Si viene censiti nella Centrale Rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia quando il credito non rimborsato, erogato da una banca o da una finanziaria, vigilata dal nostro Istituto Centrale di Vigilanza (che un tempo fu anche di emissione) viene classificato a sofferenza (un credito è a sofferenza quando il creditore – in modo autonomo, insindacabile ed unilaterale, in base a propri criteri di valutazione, ritiene che il debitore non sia più in grado di rimborsare il dovuto) e di importo non inferiore a 250 euro.
La banca o la finanziaria creditrice non è più obbligata a segnalare mensilmente alla CR il debitore inadempiente solo quando:
– il debito risulta completamente estinto oppure l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione per i crediti classificati a sofferenza, soglia che come abbiamo già accennato è pari a 250 euro;
– il credito in sofferenza viene ceduto ad una società specializzata nella gestione di crediti cosiddetti “deteriorati” o Non Performing Loans (NPL). Ciò comporta l’appostazione a perdita nel bilancio della creditrice cedente della differenza fra l’importo originario del credito erogato e l’importo pagato dalla cessionaria per acquisire il credito stesso (Perdita da cessione).
In caso di cessione, quindi, la cessionaria continuerà a segnalare il credito a sofferenza che comparirà nella sezione SOFFERENZE del prospetto presente in Centrale Rischi. Nella sezione INFORMATIVA dello stesso prospetto, invece, sarà riportato uno storico che riassume informazioni relative della posizione ceduta: in pratica la perdita da cessione accusata dall’intermediario (banca o finanziaria) cedente.
Se nella sezione informativa è presente un solo record della categoria “Sofferenze – crediti passati a perdita” la differenza fra l’importo indicato a sofferenza e la perdita da cessione accusata dal cedente rappresenta il costo di acquisto del credito.
Naturalmente, l’importo che il debitore inadempiente è obbligato versare al creditore per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia resta quello effettivamente non rimborsato (salvo il perfezionamento di un accordo transattivo a saldo stralcio fra le parti) risultando completamente irrilevante per il debitore il prezzo eventuale di cessione del credito insoddisfatto.
4 Ottobre 2021 · Ornella De Bellis