In caso di separazione legale con figli minori la casa coniugale verrà assegnata alla moglie affidataria dei figli minori anche se ella già possiede un immobile abitativo nello stesso comune ove ha la residenza?

In caso di separazione la casa familiare verrà assegnata alla moglie affidataria dei figli anche se già possiede un'abitazione in cui ha la residenza?












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In caso di separazione con due figli minori la casa coniugale verrà lasciata alla moglie affidataria dei figli anche se lei ha già una propria casa di proprietà nello stesso comune ove ha la residenza?

In genere, in sede di separazione legale dei coniugi con due figli minori, la casa coniugale verrà lasciata al coniuge affidatario dei figli: infatti l’articolo 337 sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, anche se quest’ultimo possiede altra casa di proprietà.

A maggior ragione se la casa di proprietà del coniuge affidatario è ubicata in un comune diverso da quello dei figli minori.

Evidentemente, se uno dei genitori ha residenza diversa da quella dei figli per motivi di impiego o professione, il coniuge affidatario ed assegnatario della casa coniugale, sarà quello con cui i figli minori convivono al momento della separazione.

Peraltro, con la sentenza della Suprema Corte di cassazione numero 25604/2018. i giudici hanno ribadito che: la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

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25 Agosto 2021 · Marzia Ciunfrini

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