Successioni, garanzie non soddisfatte rinunce all’eredità e case all’asta – Una situazione abbastanza articolata e non chiaramente riportata


Nell'articolo cercheremo di dipanare una vicenda controversa in tema di eredità, rinunce, garanzie non rese, e partecipazione all'asta immobiliare





In seguito ad un mutuo contratto da mio marito con me e i miei suoceri garanti e poi non pagato sono state pignorate sia la nostra casa che quella dei miei suoceri: nel frattempo sono deceduti sia mio marito che i miei suoceri e dopo la morte di mio marito io e il mio unico figlio abbiamo fatto rinuncia all’eredità, mentre mia cognata che continua ad abitare nella casa dei miei suoceri anch’essi deceduti, non ha rinunciato. Preciso che l’immobile dei suoceri è rimasto indiviso.

Ora le case sono andate all’asta e a breve ci sarà la terza.

Nel caso che la casa dei suoceri venisse venduta cosa succederebbe alla quota di mia cognata (non ci sono altri figli)? Può mio figlio intervenire per acquistare la casa dove abito per evitare che venga venduta?

A quanto si capisce dal contenuto del quesito abbiamo una coppia di genitori con un figlio A ed una figlia B, proprietari di una casa CG messa a garanzia per l’acquisto di una casa CA da parte di A che non è riuscito a pagare il mutuo per cui sia la casa CA e la casa CG vanno all’asta per soddisfare la banca erogatrice del mutuo rimasto insoddisfatto.

Si capisce anche che il coniuge ed il figlio di A hanno rinunciato all’eredità lasciata da A, e che il coniuge di A resta comunque indebitato con la banca in quanto garante di A per l’adempimento del contratto di mutuo.

Nell’ipotesi che i genitori siano premorti al figlio A, la rinuncia del coniuge di A e di suo figlio comporta la rinuncia a qualsiasi pretesa sulla casa CG dei genitori di A.

Dunque erede della casa CG dei genitori resta solo esclusivamente la figlia B la quale, per la rinuncia del coniuge e del figlio di A eredita anche la casa CA.

Se questa è l’esatta interpretazione del quesito non vediamo comunioni ereditarie immobiliari (e quindi case indivise), ma solo due case CA e CG di proprietà esclusiva della debitrice B poste all’asta dalla banca che concesse il mutuo ad A ed un’altra debitrice (il coniuge di A) garante anch’ella per il mutuo concesso ad A.

Date queste condizioni, il figlio di A, che non risulta debitore, può partecipare all’acquisto delle due case CG e CA, ai sensi dell’articolo 571 del codice di procedura civile.

B non può partecipare all’asta di entrambe le case in quanto debitrice per entrambe. per la CG in quanto erede dei genitori garanti di A premorti, per la CA in quanto erede del mutuatario inadempiente premorto. Anche il coniuge di A, che risulta garante di A, non potrà partecipare all’asta della casa CA, in quanto debitore della banca procedente.

Il coniuge di A e la sorella di A in quanto garanti del mutuatario inadempiente premorto saranno, invece, tenute a rifondere alla banca il mutuo residuo qualora non coperto dal ricavato della vendita delle due case CG e CA.

9 Dicembre 2023 · Annapaola Ferri


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