Cartella esattoriale per una sanzione amministrativa correlata ad accertamento di utilizzo del mezzo pubblico senza titolo di viaggio e rilascio del passaporto

L’equivoco e la conseguente confusione nasce dal fatto che noi chiamiamo (erroneamente) multe quelle che in realtà sono sanzioni amministrative


DOMANDA

Vorrei chiedervi una risposta mirata riguardo ad una cartella che mi è stata notificata tramite poste italiane nel 2019: la cartella contiene una riscossione per una multa ricevuta nel 2009 per un mancato titolo di viaggio (pullman).
Quest’anno ho deciso di lavorare all’estero, ma leggendo nelle vostre sezioni e in altri forum ho notato che ci sono dei casi in cui il passaporto non possa essere rilasciato per delle pene o multe da scontare o da pagare.
Purtroppo in queste sezioni non ho trovato un argomento riguardante alle cartelle simili alla mia. La mia domanda sorge spontanea: io sono soggetto al diniego per il rilascio del passaporto dovuto ad una cartella di riscossione non pagata da parte dell’agenzia di riscossione pur non avendo commesso reati penali?


RISPOSTA

L’equivoco e la conseguente confusione nasce dal fatto che noi chiamiamo (erroneamente) multe quelle che in realtà sono sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada o, come nella fattispecie, per non aver obliterato il titolo di viaggio una volta saliti su un mezzo pubblico.
Le multe e le ammende, invece, derivano dalla conversione di pene detentive oppure vengono comminate per la commissione di reati.
L’articolo 3 della legge 1185/1967 dispone, sostanzialmente, che non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda.
Vale la pena richiamare, a questo punto, le differenze che passano fra i termini di delitti, contravvenzioni, multa, ammenda e sanzione amministrativa.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice penale.
La multa (articolo 24 del codice penale) risponde all’esigenza di aumentare la carica afflittiva della reclusione per chi ha commesso un delitto: può essere comminata dal Giudice penale, aggiungendola alla reclusione.
L’ammenda (articolo 26 del codice penale) viene irrogata quando il reato è una contravvenzione per la quale non è prevista la pena dell’arresto.
La sanzione amministrativa, per finire, è, come abbiamo accennato, quella che viene imposta al trasgressore, ad esempio, quando viene accertato l’omesso possesso del cosiddetto titolo di viaggio a bordo di un mezzo di trasporto pubblico.
Concludendo: lei non ha nulla da temere per il rilascio del passaporto anche se non ha pagato il verbale di sanzione amministrativa e la conseguente cartella esattoriale emessa a suo carico dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.



3 Gennaio 2021 - Michelozzo Marra


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