Cartelle esattoriali per multe Polizia Municipale

Cartella esattoriale o ingiunzione fiscale originata da multa, cartella esattoriale originata da multa












Nei giorni scorsi ho ricevuto due cartelle di Equitalia per multe comminate dalla Polizia Municipale:

1) La prima cartella notificatami il 30/06/2014 riguarda una multa del 05/12/2010, che non mi è mai stata mai notificata o almeno non ho mai ricevuto la notifica, mentre la cartella segna come data di notifica il 27/02/2011 e porta come ruolo esecutivo la data 31/01/2014;

2) La seconda cartella mi è stata notificata il 11/07/2014 riguarda sempre una multa del 11/05/2010, che non mi è stata mai notificata o almeno non ho mai ricevuto la notifica come la precedente, solo che per questa, a differenza dell’altra, ho il verbale che avevano messo sul parabrezza, e porta come data di notifica il 08/10/2010 e come ruolo esecutivo il 13/03/2014.

Volevo sapere se, a parte le presunte mancate notifiche dei verbali, si poteva fare qualcosa anche come decadenza. Infatti ho trovato che il termine di decadenza di riscossione deve essere entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. In pratica per la multa n. 1 il ruolo doveva essere esecutivo entro il 31 dicembre del 2012 mentre per la n. 2 entro il 31 dicembre 2011 giusto? posso far annullare le cartelle per decadenza di riscossione?

Il comune ha cinque anni di tempo, che decorrono dalla data di notifica del verbale, per richiedere la riscossione della sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della strada tramite notifica della cartella esattoriale.

Inoltre, nell’ambito di questo termine di decadenza quinquennale, una volta consegnato il ruolo al Concessionario della riscossione (data di esecutività del ruolo), quest’ultimo deve rispettare l’ulteriore vincolo di notificare la cartella esattoriale all’obbligato (trasgressore o proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione) entro due anni dalla data di esecutività del ruolo.

Se uno o entrambi i termini di decadenza, appena indicati, non vengono rispettati, si può presentare al comando della polizia municipale un’istanza di riesame in autotutela dell’atto esecutivo (la cartella esattoriale) finalizzata al suo annullamento.

In caso di diniego o di silenzio, l’obbligato è comunque costretto a presentare ricorso al Giudice di Pace, entro sessanta giorni dalla notifica, per ottenere l’annullamento della cartella esattoriale.

Oppure può procedere con l’opposizione all’esecuzione ex-art. 615 c.p.c. prima dell’inizio dell’esecuzione.

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18 Luglio 2014 · Giuseppe Pennuto