Cartelle esattoriali per bollo auto e comunicazioni a defunto presso indirizzo ormai inesistente – Come fare affinché vengano recapitate all’erede?

Bollo auto - tassa automobilistica, bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza












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Ho ereditato un’auto da mio padre, deceduto nel 2009: il passaggio di proprietà è avvenuto solo recentemente a causa di anni di disaccordo e questioni legali con gli altri eredi.

Pertanto, malgrado che l’eredità fosse stata accettata, l’intestatario al PRA era rimasto mio padre benchè non più in vita. Nel frattempo i bolli auto non erano stati pagati.

Volendoli pagare accollandomeli per intero per evitare sanzioni o peggio, mi sono rivolto all’ACI che però era in grado di risalire all’indietro solo fino a un certo punto. Quindi, impossibile pagare bolli arretrati meno recenti.

Quanto a me ero impossibilitato a sapere se per i bolli arretrati erano stati inviati accertamenti o cartelle, in quanto, benché mio padre abitasse con me e mia madre, aveva, per ragioni che non sto a spiegare, mantenuto la residenza e il recapito in un’altra abitazione, nel frattempo venduta e disabitata.

Profittando però della “rottamazione delle cartelle” mi sono recato da Equitalia per cercare di conoscere la situazione relativa alla mia auto ed effettuare eventualmente la “rottamazione”.

Erano presenti due cartelle, riferite ai bolli del 2010 e del 2012 (2011 no, non so perché), per le quali ho aderito alla rottamazione, facendo contestuale formale richiesta che, essendo l’intestatario deceduto da anni e non esistendo più il suo recapito, le relative comunicazioni venissero inviate a me in qualità di erede presso la mia residenza.

Ma, poiché alla data del 15.06.2017 non era ancora arrivata alcuna comunicazione, mi sono recato di nuovo da Equitalia.

Morale: la comunicazione e relativi bollettini erano stati di nuovo ancora inviati a mio padre all’indirizzo ormai inesistente! Insomma, la situazione sembra senza via d’uscita.

Io vorrei mettermi in regola, anche perché temo che nel frattempo siano arrivati accertamenti o cartelle andati perduti, che in futuro ne possano arrivare e ancora perdersi senza che io possa provvedere, che a causa di ciò l’auto possa essere sottoposta a fermo amministrativo o radiata dal PRA per mancato pagamento per tre anni senza che io lo sappia.

Questo potrebbe accadere, per i soliti disguidi, anche malgrado la rottamazione che io sto per pagare ma, non potendone venire a conoscenza, non potrei fare ricorso per dimostrare l’avvenuto pagamento, e così via.

In questo marasma, che mi consigliate di fare?

Equitalia svolgeva e l’Agenzia delle entrate-riscossione svolge attualmente, semplicemente il ruolo di agente esattoriale su mandato del creditore: la questione, pertanto, si risolve rivolgendosi direttamente al creditore, cioè interpellando direttamente gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica (o l’Agenzia delle entrate per alcune regioni quali Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia ma anche Marche e Valle D’Aosta) e chiedendo, in qualità di erede, di prendere visione di tutte le eventuali comunicazioni inviate al genitore negli anni scorsi.

Naturalmente, prima di adempiere alle pretese, risultanti dall’accesso come correttamente notificate a suo padre per compiuta giacenza o temporanea irreperibilità (in conseguenza del mancato perfezionamento di un atto di successione reso noto alla Pubblica Amministrazione), è bene ricordare che la Corte di cassazione (in ultimo con la sentenza 316/14) ha ritenuto che l’eventuale notifica al debitore, entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica, di un avviso di accertamento a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (l’accertamento diviene definitivo trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).

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20 Luglio 2017 · Annapaola Ferri

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