Un atto notarile di compravendita di un veicolo non trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è comunque opponibile a terzi ed efficace anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).
Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza 7512/1994 ha stabilito che la omessa trascrizione del titolo di acquisto della proprietà di un bene in capo all’acquirente non influisce e non pregiudicala validità ed efficacia dell’atto, ricordando che l’istituto della trascrizione nei Pubblici Registri è esclusivamente quella di risolvere il conflitto tra diversi acquirenti del bene dal medesimo titolare.
Adesso ci sono due cose da fare di ordine pratico, in tempi necessariamente stringenti.
Innanzitutto bisogna presentare un ricorso in autotutela, allegando copia dell’atto notarile di alienazione, agli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica, da inviare con raccomandata AR anche per conoscenza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che ha notificato le cartelle di pagamento, finalizzato ad ottenere lo sgravio delle pretese esattive a far data dal 2019. Se si vuole guadagnare tempo, si può anche chiedere la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali notificate, accedendo con le credenziali SPID all’apposito servizio dell’AdER. In seconda battuta sarà poi necessario provvedere alla trascrizione dell’atto di compravendita onde evitare futuri fastidi: numerose sono le agenzie di pratiche automobilistiche che possono risolvere il problema, con l’apporto di notai convenzionati.
Non risulta praticabile alcuna eventuale azione di rivalsa con richiesta di risarcimento danni nei confronti del notaio, constatando che è ormai ampiamente intervenuta la prescrizione del diritto di contestare qualsiasi eventuale negligenza o dolo a carico del pubblico ufficiale, essendo ormai trascorsi quasi vent’anni dalla data di perfezionamento dell’atto non trascritto: senza considerare, giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, che spesso i clienti, per risparmiare qualche soldino, conferiscono mandato al notaio esonerando esplicitamente il professionista dall’onere (a costo non nullo) di trascrivere l’atto nei Pubblici Registri trascrizione che, come abbiamo accennato, non è obbligatoria ma che, quando omessa, può esporre le parti alle conseguenze di cui abbiamo appena discusso.
22 Dicembre 2022 · Giuseppe Pennuto