DOMANDA
Cartella notificata nel maggio 2007, non vi sono stati atti interruttivi nè iniziata alcuna procedura esecutiva, sono stati inviati i Modelli RD1 E SL1 barrando la casella “prescrizione” e in relazione al Modello SL1 è pervenuto dall’Agenzia di Udine un avviso di iscrizione ipotecaria. Gli enti creditori sono tutti siciliani. Conviene attendere l’iscrizione ipotecaria e impugnarla? Dove si impugna? Si può presentare un reclamo-mediazione tributaria e dove? La competenza è del giudice tributario siciliano o visto che la cartella proviene da Udine la competenza territoriale è di quella Agenzia e del giudice di Udine?
RISPOSTA
La Corte di cassazione a sezioni unite ha sancito che l’ipoteca esattoriale (prevista dall’articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973) pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare.Pertanto, il ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione) va presentato innanzi al tribunale civile territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria..In particolare, per le controversie proposte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
24 Febbraio 2020 - Paolo Rastelli
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati