Cartella esattoriale per sanzione amministrativa elevata al conducente per omessa revisione periodica del veicolo di proprietà di terzi


Multa, multa omessa revisione periodica veicolo, multa per violazione del codice della strada





Nel giugno 2017 ero alla guida dell’auto di una amica, la accompagnavo a casa in quanto aveva bevuto e non era in condizione di guidare: ci ferma la polizia, verbale per mancata revisione del veicolo alla sottoscritta, chiedo perché lo fanno a mio nome dato che non sono proprietaria e mi rispondono che è solo perché hanno fermato me, ma trattandosi di una revisione scaduta più di 2 anni prima arriverà tutto alla proprietaria. A parte il foglio lasciatomi quella sera, da allora non ho più ricevuto nulla, neanche la notifica del verbale dopo 100 gg. La proprietaria mi dice di aver pagato la sanzione e aver sistemato la cosa (bell’amica!!).

Ora a distanza di 3 anni mi arriva una cartella esattoriale dove pretendono che paghi oltre 1000 euro per un veicolo non mio. Posso contestare!?!

Il conducente che si pone alla guida, anche (e soprattutto) di un veicolo di proprietà di terzi, deve verificare preliminarmente che il mezzo sia in grado di circolare su strada pubblica in perfetta efficienza e sicurezza (gomme con battistrada non usurato, indicatori luminosi perfettamente funzionanti, freni in assetto, revisione periodica regolarmente effettuata): inoltre, il conducente deve verificare che tutta la documentazione necessaria (carta di circolazione, polizza assicurativa obbligatoria, certificato di proprietà, e tutto quanto elencato all’articolo 180 del Codice della strada) sia disponibile ed esibibile in caso di controllo sul territorio da parte degli agenti preposti (polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, eccetera). Questo, indipendentemente dalle circostanze che possono aver indotto il soggetto a condurre il veicolo.

Quindi qualora, durante un controllo sul territorio, emergano irregolarità, la sanzione amministrativa con notifica immediata viene irrogata al conducente e (successivamente, con notifica differita) anche al proprietario del veicolo che ne risponde solidalmente.

Ecco spiegato perchè non le è stato mai notificato a casa il verbale per l’infrazione commessa (guida di un veicolo in violazione dell’articolo 80 del Codice della Strada – CdS): semplicemente il foglio lasciatole quella sera (anche se non sottoscritto) ha costituito notifica immediata al conducente del verbale di constatazione della sanzione amministrativa.

Ora, una cartella esattoriale per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa può essere impugnata nel merito solo in caso di vizi di notifica dell’atto sottostante (il verbale di contestazione della violazione al CdS). E non è il nostro (e il suo) caso.

Tuttavia, come scrivevamo, una obbligazione si dice solidale quando più sono i debitori e ciascuno ha l’obbligo di eseguire la prestazione interamente (articoli 1294 e 1295 del Codice civile). L’adempimento di un debitore libera anche tutti gli altri. Insomma, la multa va pagata solo dal proprietario o solo dal conducente, non da tutti e due.

Se la sua amica ha pagato la sanzione, in virtù di quanto prima affermato a proposito dell’obbligazione solidale, ha sollevato il conducente (pro tempore) dall’onere di pagare la multa.

Allora, perché è stata notificata la cartella esattoriale al conducente? Delle due l’una: o si tratta di un errore dell’agente della riscossione, oppure la sua amica mente quando afferma di aver adempiuto all’obbligazione.

Nella prima ipotesi, basterà chiedere alla sua amica, proprietaria del veicolo privo di revisione, copia dell’attestato di pagamento e con questo documento recarsi allo sportello dell’esattore (oppure negli uffici preposti alla gestione delle sanzioni amministrative del Comune che ha elevato contravvenzione) per chiedere lo sgravio della cartella esattoriale.

Nel secondo caso, può contattare l’amica per proporre un “fifty fifty” (o un pagamento alla romana, se preferisce) dell’importo portato dalla cartella esattoriale notificatale, considerato che se una delle due debitrici solidali non adempie, il creditore può perseguire con riscossione coattiva sia l’una che l’altra (ma non entrambe).

14 Aprile 2020 · Giuseppe Pennuto


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