Cancellazione del pignoramento per inefficacia e revoca della rinuncia all’eredità


Il pignoramento immobiliare perde efficacia quando dalla notifica dell’atto al debitore decorrono 45 giorni senza che sia stata chiesta la vendita all'asta





Per un mutuo non pagato da mio marito ci è stata pignorata la casa che però avendo degli abusi edilizi non è andata all’asta: hanno poi successivamente pignorato il mio stipendio di insegnante. L’udienza del giudice c’è già stata. Il debito e piuttosto alto per cui avendo io 65 anni finirò di estinguerlo dopo non so quanti altri anni. Nel frattempo mio marito e venuto a mancare e io e mio figlio abbiamo rinunciato alla eredità.

Ora il mio avvocato sostiene che poiché la banca si è rivalsa sul mio stipendio il pignoramento sulla casa possa essere cancellato. Ciò è possibile? e se si in che modo?

Secondo l’articolo 497 del codice di procedura civile, il pignoramento immobiliare perde efficacia quando dalla notifica dell’atto al debitore sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita dell’immobile: l’articolo 562 del codice di procedura civile dispone poi che se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, può disporre che sia cancellata la trascrizione del pignoramento.

A questo punto potrebbe essere invocato l’articolo 525 del codice civile secondo il quale, fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità. In questo modo la proprietà dell’immobile che fu del defunto potrebbe essere ripartita in parti uguali: vale a dire il 50% a ciascuno dei due chiamati (madre e figlio) che hanno rinunciato.

Il problema è che qualora il pignoramento dello stipendio in corso, a carico del coniuge del debitore defunto, non portasse, per le più svariate ragioni, al soddisfacimento della banca erogatrice del mutuo, il creditore potrebbe pretendere il debito residuo dal figlio della debitrice, e poiché la casa non risulta espropriabile, la banca potrebbe, ad esempio, pignorare lo stipendio del figlio della debitrice. D’altra parte, non accettando l’eredità dopo la cancellazione del pignoramento, l’immobile potrebbe essere acquisito al patrimonio del Comune dove esso è ubicato.

In altre parole, la cancellazione del pignoramento, non seguita dalla revoca della rinuncia di entrambi i chiamati, porterebbe beneficio solo alla parcella dell’avvocato.

Pertanto, la strategia ottimale (a nostro parere) da adottare, consisterebbe nei passi seguenti:
– cancellare il pignoramento dell’immobile;
– revocare le due rinunce all’eredità;
– stipulare una polizza assicurativa vita (contro il rischio di premorienza delle debitrice rispetto all’estinzione del credito azionato) a favore del figlio della debitrice escussa per un importo pari, ogni anno, al debito residuo ancora da scontare con il pignoramento dello stipendio.

28 Maggio 2023 · Patrizio Oliva


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