Frazionamento ed estinzione di ipoteca iscritta su bene indiviso a garanzia di un mutuo fondiario












Mutuo fondiario per una costruzione di un immobile realizzato su una quota indivisa di terreno, il contratto di mutuo fu ritenuto farlo sottoscrivere per la sola ragione di indivisa proprietà catastale e del solo suolo cointestato per quota anche dagli altri proprietari di quota come datrici di ipoteca.

Dopo l’atto di divisione del terreno la banca non vuole concedere la cancellazione dell’ipoteca ai datori di ipoteca per delle rate del mutuo arretrate.

In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia (Testo Unico Bancario articolo 39).

Ma, naturalmente, non possono chiedere la cancellazione dell’ipoteca se il debito garantito non è stato estinto.

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16 Gennaio 2019 · Piero Ciottoli