Cancellazione cartelle esattoriali – Requisiti per importo, reddito imponibile IRPEF del debitore ed anno di affidamento del carico esattoriale al Concessionario della riscossione


Requisiti per importo, reddito imponibile IRPEF del debitore ed anno di affidamento del carico esattoriale al Concessionario della riscossione





Negli ultimi anni, ed a più riprese, è stata decretata la cancellazione di (quasi) tutte le cartelle esattoriali sospese, di importo inferiore a 5 mila euro ed a mille euro (e con altri requisiti diversi): chiedo a voi se questi provvedimenti sono stati resi esecutivi, in quanto da una verifica effettuata risulta che le mie cartelle sono ancora lì nella posizione di impagate. Trattasi di cartelle di modici importi: 286 euro (Anno 2003), 123 euro (anno 2011), 108 euro (anno 2013), 2315 euro(anno 2014), 1742 euro (anno 2016), 168 euro (anno 2017) tributi comunali non pagati, biglietto Trenitalia non pagato, tributi Agenzia delle Entrate non pagati.

Il decreto Legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha disposto significativi interventi in materia di riscossione: in particolare sono stati annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto citato) hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tuttavia, il debitore per poter fruire del beneficio deve aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Con il Decreto Legge 119/2018, infine, sono stati automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010, calcolati al 24 ottobre 2018.

Dunque le conviene verificare che nell’area riservata ai debitori del sito di Agenzia delle Entrate Riscossione ciascuna delle cartelle esattoriali ancora presenti – che rispettano i requisiti di annullamento previsti dai due decreti legge 119/2018 e 41/2021 – non sia stata classificata come “saldata”.

Infine, è forse opportuno procedere ad una precisazione: la Pubblica Amministrazione, che chiameremo Centrale (Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero della Giustizia, INAIL, eccetera), è tenuta ad affidare la riscossione coattiva dei propri crediti all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER – ex Equitalia, che viene indicato anche come Agente della Riscossione): ADER emette una cartella esattoriale dopo che la Pubblica Amministrazione Centrale ha iscritto a ruolo un credito accertato come esigibile e ancora non rimborsato dal contribuente debitore, oppure prende in carico, per riscuoterlo coattivamente, il credito portato da un avviso di addebito immediatamente esecutivo emesso dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o da un avviso di accertamento immediatamente esecutivo emanato dall’Agenzia delle Entrate.

La Pubblica Amministrazione, che indicheremo come Locale o Periferica (Comuni, Regioni, Camere di Commercio), invece, possono liberamente scegliere se affidare la riscossione coattiva delle proprie entrate (sanzioni amministrative, tra cui quelle irrogate per violazione al Codice della strada, tributi locali, tassa automobilistica o bollo auto, tassa rifiuti eccetera) ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) oppure provvedere autonomamente tramite propri uffici o società delegate (Concessionari locali della riscossione), attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale o di pagamento (diverso dalla cartella esattoriale) regolato dal Regio Decreto 639/1910.

I carichi debitori a cui si riferiscono i decreti legge emanati dal governo, sono esclusivamente quelli affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). I concessionari locali della riscossione (che svolgono la propria attività per la Pubblica Amministrazione locale e, naturalmente su direttiva di quest’ultima) possono, o meno, aver aderito alla cancellazione dei carichi debitori definiti in ambito governativo per la Pubblica Amministrazione Centrale.

4 Ottobre 2021 · Paolo Rastelli


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