Cambio residenza e notifica multa al vecchio indirizzo – Da quando decorre il termine dei 90 giorni?

Termini di notifica della multa












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Circa quattro mesi fa, ho effettuato un cambio di residenza, registrando in comune l’aggiornamento, correttamente. Poco tempo dopo, mi è stata elevata una sanzione per passaggio con il semaforo rosso. La multa, però, è stata notificata al vecchio indirizzo, dove vivevo ancora con mia sorella. Dunque, avendo registrato in Comune il nuovo indirizzo prima della notifica della contravvenzione, la multa è valida? Da quando decorrono i 90 giorni per il termine della notifica?

In caso di cambio di residenza, il termine di 90 giorni per la notifica di una multa, comincia a decorrere da quando il trasgressore provvede a far annotare la modifica della residenza negli atti dello stato civile e nessun rilevo assume il fatto che tale modifica non sia stata comunicata al pubblico registro automobilistico.

Le comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione anche dei dati relativi alla patente ed ai veicoli di proprietà) debbano essere eseguite di ufficio a cura degli uffici anagrafici.

Pertanto, ove la Pubblica Amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

Il giorno dal quale decorre il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà, ma meno di 90 dalla relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico.

In altre parole: non si può addebitare al cittadino la responsabilità per la notifica recapitata oltre i termini di legge, a causa della negligenza dell’amministrazione nell’effettuare le prescritte annotazioni, a suo esclusivo carico, e per non aver avviato opportuni accertamenti.

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12 Settembre 2017 · Andrea Ricciardi

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