DOMANDA
A seguito di un mancato pagamento di un prestito mi è stato notificato il decreto ingiuntivo: risiedo assieme ad una mia amica nell’appartamento di sua proprietà. Volevo chiedere, per evitare problemi alla mia amica, se è il caso che sposti la mia residenza prima che mi venga inviato il precetto. Nel caso debbo avvisare l’avvocato del creditore con una raccomandata di questo cambio?
RISPOSTA
Abbiamo spesso ripetuto che avviare il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore è una procedura economicamente non vantaggiosa per il creditore, che deve anticipare le spese (certe) legali, di custodia e di messa all’asta dei beni pignorati a fronte di ricavati talvolta vili dal momento che seppure, con la crisi in cui versa il paese, non è facile piazzare mobili usati e chincaglierie varie.
Ragion per cui, di solito, il creditore tenta il recupero di quanto gli è dovuto solo se è ragionevolmente sicuro di rinvenire, nella casa di residenza o di domicilio del debitore inadempiente, beni di valore, che possano giustificare e ricompensare le spese sostenute.
Tuttavia, considerato che vige la presunzione legale di proprietà (tutto quello che si trova nella residenza o nel domicilio del debitore si presume essere di proprietà del debitore e l’eventuale terzo effettivo proprietario deve dimostrarne documentalmente il possesso per liberare i beni pignorati) nessuno potrà dirle se è il caso di spostare la sua residenza prima della notifica del precetto: si tratta di una decisione che può assumere solo l’interessato, magari coinvolgendo l’amica convivente.
In questo contesto però, sebbene la ricerca di un possibile nuovo domicilio o luogo di residenza del debitore da sottoporre ad azione esecutiva sia un’attività di competenza esclusiva del creditore, segnalare volontariamente a quest’ultimo un eventuale trasferimento di residenza o di domicilio, sarebbe senz’altro una buona pratica allo scopo di evitare disagi a chi l’ha ospitata.
7 Luglio 2020 - Chiara Nicolai