Il portatore della cambiale (che presumiamo essere un pagherò) deve presentare la cambiale nel giorno, nel luogo e all’indirizzo indicati sul titolo dal soggetto emittente: il beneficiario può comunque presentare la cambiale all’incasso in ritardo, pur non potendo chiederne il protesto per esercitare azione di regresso verso eventuali avallanti, purché entro i tre anni in cui si prescrive il diritto di esigere l’importo nominale della cambiale dal soggetto emittente. AL rifiuto eventuale di pagare l’importo nominale da parte del soggetto emittente, il portatore che ha presentato la cambiale entro tre anni dalla scadenza, potrà precettare chi ha emesso il pagherò, basandosi sulla cambiale rimasta impagata che costituisce comunque un titolo esecutivo e, in caso di inadempimento al precetto, procedere con gli atti di pignoramento.
Può anche darsi che il portatore abbia smarrito la cambiale (o che la cambiale sia stata rubata o sia andata distrutta): nel qual caso il portatore potrebbe (specie se è in possesso di una copia del titolo) chiedere l’ammortamento al Presidente del Tribunale.
Pertanto, se si è sicuri di aver cercato la cambiale in scadenza nel luogo e all’indirizzo di pagamento indicati sul titolo, il consiglio è quello di mettere da parte i soldi dell’importo nominale da pagare, esercitando una vigile attesa per almeno tra anni dalla scadenza.
1 Settembre 2023 · Simonetta Folliero