Prescrizione della cartella esattoriale

Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa












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La mia situazione è la seguente:

– somme per irperf, iva non pagate relative ad anno 1999 messe a ruolo nel 2002.
– cartella notificata il 14/9/2004.
– mi è stata notificata intimazione ad adempiere il 10/7/2014 per tributi, sanzioni, interessi ed interessi di mora.

Mi domando: possono considerarsi prescritti gli importi iscritti a titolo di interesse, interesse di mora e sanzioni essendo passati più di 5 anni dalla notifica della cartella?

Ho sentito diversi specialisti e tutti mi danno risposte diverse.

Riassumendo, c’è chi afferma che:

A. Entro il termine di prescrizione di 5 anni massimo la somma dev’essere iscritta a ruolo e vi dev’essere la notifica della cartella. Dalla notifica della cartella, scatta una prescrizione omnicomprensiva di 10 anni per tutte le somme iscritte (tributi, sanzioni, interessi, interessi di mora) entro il quale riscuotere le somme.

B. Entro il termine di prescrizione di 5 anni massimo la somma va iscritta a ruolo e notificata la cartella.
Dalla notifica della cartella scatta però PER OGNI TIPO DI SOMMA una propria prescrizione entro la quale riscuoterla.
esempio: 10 anni per i tributi, 5 per sanzioni ex art. 20 d.lgs. 472/97 e 5 anni per interessi ex art. 2948 cc.

Quindi, quale delle due soluzioni prospettata è corretta? Non ci capisco più nulla.

La prescrizione della cartella esattoriale è decennale:

  1. qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’art. 2953 cc). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve – quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale;
  2. quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali.

Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione (quinquennale o triennale, nel caso di bollo auto) il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

Non lo affermo io (per la fortuna di chi legge) ma ribadisce questi concetti la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4283/10.

L’articolo completo, se ha voglia e tempo, lo trova qui.

Per concludere, mi trova sostanzialmente d’accordo con l’opzione [B]. Entro il termine di decadenza di 5 anni massimo, il credito va iscritto a ruolo e notificata la cartella esattoriale. Dalla data di notifica della cartella scatta, per ogni tipologia di credito (erariale, originato da sanzioni amministrative, contributi e bolli non pagati), un termine di prescrizione entro il quale riscuotere o rinnovare la pretesa (con intimazione di pagamento).

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18 Luglio 2014 · Paolo Rastelli

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