DOMANDA
Avevo sottoscritto un buono postale nell’anno 1988: al momento di riscuotere il capitale e gli interessi maturati, però, mi sono visto corrispondere una somma pari alla metà di quella che sarebbe derivata dalla corretta applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo.
Vorrei sapere, visto che se ne è parlato molto, se ci sono aggiornamenti su questa vicenda.
RISPOSTA
Avere un rimborso sui buoni fruttiferi trentennali potrebbe essere più facile grazie al provvedimento del Tribunale di Roma, il quale ha accolto un ricorso per ingiunzione di pagamento proposto da alcuni risparmiatori contro Poste Italiane, avente ad oggetto il rimborso di un buono fruttifero trentennale, appartenente alla serie Q/P.
La vicenda è nota: alcuni risparmiatori avevano sottoscritto un buono postale nell’anno 1988. Al momento di riscuotere il capitale e gli interessi maturati, i medesimi si sono visti corrispondere da Poste Italiane, come purtroppo molto spesso accade, una somma pari alla metà di quella che sarebbe derivata dalla corretta applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo.
I risparmiatori, sicuri dell’erroneità del calcolo degli interessi compiuto dalle Poste con riferimento al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno dalla data di emissione del buono, si sono allora rivolti tramite la nostra Associazione all’Arbitro Bancario Finanziario, che ha ribadito il consolidato principio secondo cui, con riguardo ai buoni sottoscritti posteriormente al D. M. 13. 06. 1986 (Gava – Goria), sussiste il diritto di incassare quanto risulta dall’applicazione del rendimento stampato originariamente sul retro dei buoni stessi.
Poste Italiane, tuttavia, come ormai è prassi da quasi un anno, si è rifiutata di rispettare la decisione dell’Arbitro.
E fin qui, nulla di nuovo. A quel punto però i risparmiatori, hanno adito il Tribunale di Roma che, preso atto del comportamento dilatorio e decettivo di Poste Italiane, ha emesso a carico di quest’ultima un’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, avente ad oggetto il maggior dovuto in riferimento, appunto, al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno dalla data di emissione del buono.
L’intermediario dovrà quindi pagare il relativo importo ai risparmiatori (maggiorato delle spese legali) entro dieci giorni, a pena di esecuzione forzata.
Si tratta certamente di un risultato importante, che censura la recente condotta di Poste Italiane, apertamente irrispettosa delle autorevoli decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario.
26 Febbraio 2021 - Gennaro Andele
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