Bonus facciate al 90% – Come ottenerlo prima che finisca il 2021?

Come ottenerlo prima che finisca il 2021?












Vorrei fruire del bonus facciate al 90% per ristrutturare l’esterno della mia palazzina, dove viviamo con tutta la mia famiglia: il problema è che siamo già a Dicembre e per il 2022 l’agevolazione è stata abbassata al 60%.

Come posso fare?

Molti si stanno chiedendo come ottenere il bonus facciate al 90% prima che finisca il 2021, e la domanda è lecita: ciò, poiché la legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, ma al 60%.

C’è ancora quindi poco tempo per beneficiare della detrazione al 90%.

La bozza della legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga del bonus facciate, ma non più al 90%. Secondo le nuove disposizioni, il bonus facciate sarà al 60%.

La detrazione d’imposta è prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici interessati devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

E’ possibile beneficiare del bonus facciate esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Ma come funziona il bonus facciate al 90%? A spiegarlo nel dettaglio la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus facciate al 90% consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Possono beneficiare del bonus facciate tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Nello specifico, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società dipersone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti oprofessioni che aderiscono al regime forfettario), né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no tax area).

Questi contribuenti possono optare per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Per poter usufruire del bonus facciate 90%, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La detrazione non spetta a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Possono beneficiare della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita, l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile.

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1 Dicembre 2021 · Gennaro Andele