Bonus 600 euro da contratto – A chi spetta?

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Tra gennaio e aprile ho effettuato alcuni lavori a provvigione per una agenzia e non ho partita iva: ho firmato il contratto di collaborazione occasionale a lavoro autonomo però il 24 aprile 2020, quindi oltre il 23 febbraio come dice il decreto, ma avendo effettuato quei lavori precedentemente e pagati prima, ho diritto al bonus 600 o no?

Purtroppo non ha diritto al bonus: infatti per poterlo percepire bisogna aver svolto lavoro dipendente (non di agenzia) oppure attività di lavoro autonomo, ma con partita IVA.

L’indennità Covid-19 di 600 euro spetta a:

  • Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’INPS che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto e privi di altre forme di previdenza obbligatoria;
  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS, che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto e privi di altre forme di previdenza obbligatoria;
  • Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;
  • Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020; non abbiano un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  • Operai agricoli a tempo determinato che possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  • Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che: abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; abbiano prodotto nel medesimo anno 2019 un reddito derivante dalla medesima attività non superiore a 50 mila euro; non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

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17 Giugno 2020 · Annapaola Ferri