Cartella esattoriale per tassa automobilistica non versata – Ma non ho mai ricevuto l’avviso di accertamento


Notifica atti, notifica atti a mezzo posta, notifica atti giudiziari





A seguito di raccomandata, il 6 agosto 2018 ritiro presso la casa comunale un plico inviato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente l’evidenza di iscrizione al ruolo 2017/xxxxx per una tassa automobilistica anno 2015, reso esecutivo il 31 agosto 2017.

Premesso che non ho mai ricevuto alcun avviso e che tra l’altro nella suddetta comunicazione, non è stato menzionato alcun accertamento precedente alla notifica in questione, qualche giorno più tardi (9 agosto 2018) ho provveduto a richiedere la sospensione della cartella ed inviare il pagamento della tassa automobilistica effettuato nell’agosto del 2015.

In data 10 gennaio 2019 ho ricevuto risposta dall’ente creditore (regione Lazio mezzo R/R) che la tassa automobilistica non pagata si riferiva ad un periodo tributario gennaio-luglio 2015 e non di quello luglio 2015 luglio 2016.

Tale dettaglio non compare nel dettaglio addebiti del ruolo, ne nella cartella di pagamento entrambi accluse nel plico recapitatomi il 6 agosto 2018.

Le mie domande sono le seguenti:

E’ possibile che l’ente possa richiedere l’iscrizione al ruolo senza perfezionare alcun sollecito (quantomeno non ne sono al corrente e non è citato nella cartella)?

E’ corretto che l’ente richieda l’iscrizione al ruolo non specificando il corretto periodo tributario (nella cartella è scritto 2015)?

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorità amministrativa presso i quali e’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo. E’ quanto dispone il comma 162 della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Pertanto, al fine di verificare l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto alla successiva cartella esattoriale, può accedere alla documentazione che la riguarda presso gli uffici regionali preposti alla riscossione della tassa automobilistica per chiedere ed ottenere copia della relata di notifica dell’avviso di accertamento: va infatti ricordato che la notifica di un atto può ritenersi correttamente perfezionata decorsi 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale o quello comunale (albo pretorio) in occasione di una temporanea assenza del destinatario.

Può darsi che la raccomandata informativa relativa all’avviso di accertamento sia andata smarrita (a differenza di quanto avvenuto per la cartella esattoriale) o che l’avviso di accertamento sia stato notificato direttamente per posta (nel qual caso non c’è obbligo di raccomandata informativa) e la notifica si sia perfeziona presso l’ufficio postale.

11 Gennaio 2019 · Giorgio Valli


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