DOMANDA
Faccio seguito a questa domanda: ho fatto come da voi suggerito ed ho ricevuto accesso agli atti dove non vi è traccia ulteriore di notifiche, in pratica l’ultima relata di notifica risale al 10/09/2019 in cui un mio parente ha ricevuto per me la comunicazione.
Secondo lei ci sono i presupposti per ricorrere al CTP?
RISPOSTA
La cartella esattoriale notificata il 10/09/2019 relativa all’omesso pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2016 sposta il termine di prescrizione del diritto di esigere il pagamento al 31 dicembre del terzo anno successivo: quindi al 31 dicembre 2022.
Poichè non ci sono state sospensioni dei termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel 2022, si può ritenere prescritta la cartella esattoriale la cui ultima notifica risale al 10 settembre 2019.
Bisogna innanzitutto espletare un tentativo di composizione della questione con ricorso amministrativo in autotutela ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER): si tratta di un promemoria da inoltrare con raccomandata AR al concessionario in cui semplicemente si eccepisce la prescrizione triennale della cartella esattoriale notificata in data 10 settembre 2019 che si ritiene intervenuta a mezzanotte del 31 dicembre 2022.
Nel ricorso amministrativo in autotutela va ricordato ad AdER che, come specificato nell’ordinanza della Corte di cassazione 20415/2017 la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto tale notifica non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni.
Bisogna tuttavia prestare attenzione massima a quanto segue: il ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini per il ricorso giudiziale in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che scadono dopo 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avviso di ingiunzione del 31 maggio 2023 ed, inoltre, in questa fase AdER non ha termini perentori in cui notificare l’esito del ricorso al ricorrente. Questo per dire che se AdER non rispondesse, con un documento ufficiale di sgravio della cartella esattoriale relativa al bollo auto 2016, entro domenica 30 luglio 2023, dovrebbe essere contestualmente depositato il ricorso giudiziale/reclamo formale in CTP entro quella data.
In pratica, allora, già qualche giorno prima della scadenza appena indicata dovrebbe essere pronto il ricorso giudiziale in CTP ed ovviamente, dovrebbe essere stato tempestivamente individuato il professionista da cui farsi assistere durante il procedimento in ambito di giustizia tributaria.
Ora, il professionista scelto per preparare il ricorso richiede una parcella, ragion per cui, qualora AdER non disponesse lo sgravio della cartella esattoriale relativa al bollo auto 2016 in tempi sufficientemente lontani dalla scadenza dal 30 luglio 2023, si porrà il problema di valutare la convenienza economica di presentare il ricorso giudiziale in CTP, a meno che la questione non sia di principio oppure si intenda sovraintendere personalmente al ricorso giudiziale, rinunciando all’assistenza di un professionista abilitato, cosa senz’altro possibile atteso il valore della controversia.
6 Giugno 2023 - Giuseppe Pennuto
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