Bollo auto Piemonte – decadenza per accertamento esteso a 5 anni

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Ho ricevuto a dicembre 2011 un’ingiunzione per un bollo del 2003 non pagato (notifica accertamento del 13 dicembre 2008). Per il Piemonte la prescrizione è stata portata da 3 a 5 anni per la legge regionale 20/2002 (dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 26/09/2003 n.296 ma riportata in vita per effetto art.2 comma 22 legge 24/12/2003 n.350) come comunicatomi per scritto dall’ufficio contenzioso GEC di Cuneo.

La legge però dice “A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è di 5 anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso”.

La domanda alla quale gli addetti del suddetto ufficio non sanno o non vogliono rispondere è la seguente: essendo la data della commissione della violazione il 31 gennaio 2003 (data di scadenza del pagamento bollo anno 2003) i termini di prescrizione scadono il 1 febbraio 2008?

L’ufficio contenzioso di GEC parla di scadenza al 31 dicembre 2008 perché considera l’anno solare ma questo non è scritto credo da nessuna parte. Devo fare ricorso in commissione tributaria?

La legge regionale del Piemonte, la numero 20 del 5 agosto 2002 – Articolo 5 – (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione crediti tributari di importo minimo), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’ articolo 3, comma 133, della legge 662/1996), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

Nulla di più ermetico.

D’altra parte, è anche vero che l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni.

Quindi, i signori della GEC mutuano la scadenza al 31 dicembre dalla legge nazionale, mentre poi allungano i termini di decadenza a 5 anni, come stabilito dalla legge regionale.

Purtroppo credo che non le resti altro da fare che proporre ricorso, se non ha intenzione di pagare il bollo. Anche se, a dir la verità, avrebbe dovuto ricorrere nel 2008, dopo la notifica dell’accertamento.

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17 Gennaio 2012 · Tullio Solinas

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