Bollo auto e passaporto

Il bollo è una tassa e non una sanzione amministrativa.












Premetto: ho già eseguito la “perdita di possesso” della mia auto, però i bolli da pagare rimangono dal 2008 al 2012 compresi.

Per il bollo del 2008 mi è già venuta la lettera di “ingiunzione di pagamento” e sono già trascorsi i 60 giorni,(anche 100)ovvero scatta il “pignoramento”.

1-I bolli auto non pagati(dal 2008 al 2012 compresi) di cui uno 2008 “evolutosi” già in decreto esecutivo, possono rappresentare un motivo ostativo- d’impedimento alla mia partenza oltreoceano e impedirmi al “ceck in” dei passaporti la mia partenza?

2-Il funzionario di polizia al “ceck in” in areoporto, vede subito in diretta, se ho bolli arretrati e il conseguente pignoramento in atto? In questura hanno bisogno di giorni per il controllo ovvero per “l’accertamento istruttorio”, quando si va per la richiesta di un passaporto (fonte: polizia di stato. it)

3-I bolli del auto non pagati sono sanzioni amministrative oppure, tasse non pagate?

4-Cosa è una pendenza a carico? I bolli auto non pagati possono esserlo?

5-I bolli auto non pagati(dal 2008 al 2012 compresi) di cui uno 2008 “evolutosi” già in decreto esecutivo possono rappresentare un motivo ostativo-impedimento per il rinnovo del mio passaporto?

6-I bolli d’auto non pagati arrivano ad un limite di riscossione e poi si trasformano in ingiunzione di pagamento e poi pignoramento, oppure la cifra da dare continua a lievitare?

7-“cofactor” recupero crediti può essere un motivo ostativo – d’impedimento al rinnovo del mio passaporto o alla mia partenza ?

Il bollo è una tassa e non una sanzione amministrativa. Nessuna la fermerà al check- in, né per debiti ordinari (Cofactor), né per debiti di origine erariale o regionale (bollo auto). Peraltro la polizia di frontiera non ha ancora il collegamento con Equitalia …

Il carico pendente è un procedimento penale nel quale la persona ha già assunto la qualità di imputato a seguito del rinvio a giudizio disposto dal magistrato.

Non ottemperando all’ingiunzione di pagamento si hanno ambedue gli effetti indesiderati: possibilità di pignoramento dei beni, se ce ne sono; aumento della cifra da pagare imputabile all’applicazione degli interessi.

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15 Maggio 2012 · Simonetta Folliero