Prescrizione tassa automobilistica che avrebbe dovuto essere pagata nel 2020 e proroga COVID

La Proroga Covid di un biennio va considerata se e solo se la prescrizione della tassa automobilistica scatta il 31 dicembre degli anni 2020 o 2021


DOMANDA

Un bollo con scadenza giugno 2020 mai notificato, quando va in prescrizione? Bisogna prendere in considerazione la proroga Covid?


RISPOSTA

Normalmente, la prescrizione della tassa automobilistica (o bollo auto) in scadenza nel 2020 interviene a decorrere dal primo gennaio 2024 (o, meglio, a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Tuttavia, i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione della riscossione coattiva da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) a causa della pandemia Covid, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).
Ma, nel 2023 non è stata decretata alcuna sospensione delle attività di riscossione coattiva da parte di AdER causa Covid: dunque la prescrizione della tassa automobilistica (bollo auto) in scadenza nel 2020, resta fissata a decorrere dal primo gennaio 2024.
Bisogna far tuttavia attenzione alla data in cui AdER affida a Poste Italiane la comunicazione con cui richiede al destinatario il pagamento del bollo auto scaduto nel 2020 e non pagato dall’obbligato: se la comunicazione viene affidata a Poste Italiane per la notifica fino al 31 dicembre 2023 (fa testo la data riportata sulla ricevuta della raccomandata che il debitore può richiedere in esibizione ad AdER) allora la richiesta non è prescritta in quanto, nel nostro ordinamento, per il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione da parte del mittente vale la data riportata sulla ricevuta di invio e non quella successiva in cui viene effettivamente consegnata la missiva al destinatario.
Infine, per eccepire presso la Corte di Giustizia Tributaria (ex CTP) l’intervenuta prescrizione del diritto ad esigere la tassa automobilistica scaduta e non pagata, bisogna essere certi che non ci siano state precedenti notifiche interruttive dei termini di prescrizione, perfezionatesi correttamente per compiuta giacenza (e dunque all’insapute del destinatario).


9 Aprile 2024 - Giorgio Valli

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