DOMANDA
Ho ricevuto cartella esattoriale Equitalia notificatami lo scorso 15/02/2016 (sui documenti si riporta però ruolo “reso esecutivo in data: 15-10-15”) relativa ad un bollo non versato nell’anno 2008 (con scadenza il 04/2009).
Nella stessa cartella viene indicato che mi era stato notificato il mancato pagamento il 21/09/2011 (notifica che purtroppo ignoro).
A partire dal 21/09/2011 non ho più ricevuto nulla fino al 15/02/2016. In accordo con le leggi vigenti posso supporre che il pagamento sia andato in prescrizione visto che sono passati più di 3 anni a partire dall’ultimo accertamento e pertanto richiederne l’annullamento (vivo in Piemonte)?
RISPOSTA
L’avviso di accertamento sembra essere stato notificato in tempo utile, ma la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata al massimo entro il 31 dicembre 2014.
La legge regionale del Piemonte (la numero 20 del 5 agosto 2002 ed in particolare l’articolo 5 sul riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali ed estinzione dei crediti tributari di importo minimo) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica e’ fissato, in cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.
Questo nonostante la Corte Costituzionale abbia sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo auto.
Secondo giurisprudenza consolidata, la notifica di un avviso di accertamento per bollo auto non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale). Ma, per la Regione Piemonte, se il termine di decadenza per la pretesa del bollo auto è quinquennale, dalla data di notifica dell’avviso di accertamento decorrono (coerentemente) altri cinque anni utili per notificare la cartella esattoriale.
Purtroppo credo che non le resti altro da fare che proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale se non vuole adempiere alla pretesa portata dalla cartella esattoriale. Al più può tentare un ricorso amministrativo (in autotutela) eccependo l’intervenuta decadenza della richiesta esattoriale. ma tenendo ben presente che se passano 60 giorni nell’attesa di una risposta da parte della Regione, non sarà più possibile impugnare la cartella.
In più, andrebbe chiesta, con accesso agli atti presso l’Ufficio regionale preposto alla riscossione della tassa automobilistica, l’esibizione della ricevuta della presunta notifica perfezionata nel settembre 2011.
19 Febbraio 2021 - Ornella De Bellis
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