Bollette e aumento illegittimo


Come sapere se gli aumenti in bolletta sono giustificati o meno e contestare il gestore





Al netto dei folli aumenti registrati negli ultimi mesi, vorrei capire come fare a sapere se gli stessi sono giustificati oppure si tratta di irregolarità del gestore.

Potete aiutarmi?

Il decreto Aiuti bis ha vietato fino al 30 aprile 2023 alle aziende di modificare i prezzi di luce e gas, con l’obiettivo di venire incontro alle famiglie alle prese con i rincari: L’articolo 3 del decreto sospende l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Gli aumenti che vengono comunicati in questo periodo ai clienti sul libero mercato potrebbero quindi essere illegittimi, come conferma anche il recente intervento dell’Antitrust, che ha avviato sette procedimenti istruttori contro le principali società che forniscono energia sul mercato libero.

chi riceve una lettera di rinnovo del contratto di luce e gas, che preveda aumenti dei costi, può innanzitutto presentare un reclamo personalmente o tramite un rappresentante o un’associazione dei consumatori. In seconda battuta può ricorrere alla conciliazione.

Se le aziende ignorano la normativa, e mandano comunque ai clienti delle comunicazioni di modifiche unilaterali del contratto, cosa si può fare per tutelarsi?

Quello che può fare chi riceve lettere che comunicano aumenti non ammessi dalla normativa attualmente in vigore è inviare un reclamo scritto al gestore, in cui dichiara di sapere che le rimodulazioni sono attualmente sospese e che intende denunciare la cosa.

La risposta scritta motivata al reclamo deve essere inviata al cliente entro 30 giorni solari dal giorno in cui l’azienda ha ricevuto il reclamo scritto. Se si supera questa scadenza, il gestore deve garantire al cliente un indennizzo che varia a seconda dei giorni di ritardo nella risposta.

L’indennizzo deve essere liquidato nella prima bolletta utile.

L’Antitrust, martedì 13 dicembre, ha avviato sette procedimenti istruttori contro le principali società che forniscono energia sul mercato libero, contestando loro la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022, e le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, in seguito, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso.

Se dopo il reclamo l’azienda dovesse continuare a voler applicare l’aumento, c’è la possibilità di tentare una conciliazione. Il servizio conciliazione è gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e consiste nell’intervento di un conciliatore che aiuta le parti a trovare un’intesa senza dover ricorrere a un giudice.

Il cliente attiva la procedura registrandosi alla piattaforma online, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti. Si può accedere al servizio anche tramite l’app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dallo smartphone tutti i contenuti della piattaforma online.

Dalla presentazione della richiesta allo svolgimento degli incontri, fino alla conclusione della pratica la procedura si svolge online.

L’incontro è moderato da un conciliatore del servizio, esperto in mediazione e di regolazione di settore, che aiuta le parti a trovare una soluzione concordata della controversia». Gli incontri tra le parti ed il conciliatore avvengono in «stanze virtuali». Per i settori elettrico e gas l’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Il distributore, convocato come ausilio tecnico, in accordo con la Parte attivante, ha facoltà di sottoscrivere l’accordo assumendo specifici obblighi.

14 Dicembre 2022 · Giovanni Napoletano


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