Blocco Naspi anticipata causa verifica inadempimenti esattoriali (articolo 48 bis DPR 602/1973)

La NASpI anticipata può essere pignorata solo per 1/5 dell'importo eccedente il minimo vitale (doppio della misura massima dell'assegno sociale)


DOMANDA

Dopo essere stato licenziato ho deciso di richiedere la NASpI anticipata per aprire la Partita IVA, cosa che ho fatto in data 24/02/2023 e darmi un altra alternativa di lavoro: la domanda di NASpI anticipata, presentata il 08/03/2023 è stata accolta ma il pagamento si trova in stato di blocco (08/05/2023) per verifiche dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).


RISPOSTA

L'articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 dispone che, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l'INPS debba verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affinché quest’ultima avvii le azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo.


23 Giugno 2023 - Patrizio Oliva


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 99 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Blocco Naspi anticipata causa verifica inadempimenti esattoriali (articolo 48 bis DPR 602/1973). Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.