Violazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile nel corso di un pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio

La normativa vigente prevede che il debitore possa prelevare fino a 3 volte l'importo massimo dell'assegno sociale (alla data mille e 300 euro circa)


DOMANDA

A causa di un pignoramento Poste Italiane mi ha bloccato il conto corrente e non ricevo l'intero stipendio da ben 8 mesi: sono una insegnante quindi per legge mi dovrebbe essere trattenuto solo 1/5.


RISPOSTA

La normativa vigente (articolo 545 del codice di procedura civile) prevede che se la notifica del pignoramento avviene dopo l'accredito in conto corrente dell'ultimo stipendio, il terzo pignorato (l'istituto di credito o Poste italiane) deve, su richiesta del debitore sottoposto ad azione esecutiva, consegnare a quest'ultimo un importo pari alla retribuzione stipendiale accreditata dal datore di lavoro, entro il limite pari a tre volte il valore massimo dell'assegno sociale (nel 2022, in pratica, il terzo pignorato deve consegnare, su richiesta, lo stipendio accreditato non oltre i mille e 380 euro circa).



26 Agosto 2022 - Patrizio Oliva


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