DOMANDA
Qualche giorno fa ho fatto rifornimento alla mia vettura presso una stazione di servizio, pagando il self service con carta di debito ING per un totale di € 30: il giorno dopo, controllando il mio conto dalla APP scopro che tra le operazioni da contabilizzare, oltre ai 30 € da me effettuati, ci sono ulteriori € 101. Così, sono ripassata alla stazione di servizio, dove mi viene detto che è una regola decisa dalla banca e che i 101 euro mi verranno restituiti nei giorni seguenti. Ora, mi chiedo come sia possibile che sia permessa questa operazione, visto che, avendo utilizzato una carta di debito, l’importo cosiddetto di autorizzazione, una volta effettuato il pagamento ed emesso lo scontrino, non è più utile a verificare l’operatività della carta: ho pagato!Ma soprattutto, il mio saldo a ieri era di € 204,46, se io ne spendo 30 in benzina, sono convinta di averne 174,46 disponibili la mattina dopo; poniamo il caso che avessi un SDD in uscita proprio stamattina, magari la rata del mutuo, che se non va a buon fine vengo segnalata come cattiva pagatrice. Ma peggio ancora, se stamattina con quei 170 € avessi dovuto pagare delle visite mediche? Se quei 170 € fossero gli unici a mia disposizione per fare la spesa per mantenere me e la mia famiglia?
RISPOSTA
I casi come quello descritto da Elena, nel nostro Paese sono molteplici, dovendo dunque, dedurre che si tratta di una prassi molto diffusa la cui dinamica è sempre simile. In tali fattispecie, qualsiasi sia l’importo di carburante che si acquista, 5, 10 ,15 o 50 euro, contestualmente all’addebito, avvenuto regolarmente, si aggiunge il blocco di un importo per alcuni giorni pari a circa 101 euro, valutazione forfettaria di un pieno. Nessun segnale preventivo viene in qualche modo dato al cliente. L’unica traccia effettiva è rinvenibile sul conto corrente dei clienti che, al momento di pagare, si vedono alterare ingiustamente e senza avviso alcuno la disponibilità del proprio conto. Supponendo che, poi, si abbia a disposizione quella cifra, perché, altrimenti, sono guai ancora peggiori. Infatti, nella maggioranza dei casi, si scopre solo se casualmente e in quel preciso momento si controlla il conto o se sulla carta si ha una disponibilità limitata coincidente con l’importo bloccato e, ciò a sorpresa preclude qualsiasi altro acquisto. La cosa potrebbe dunque passare tranquillamente inosservata: se non ci si accorge che quella cifra è di fatto bloccata, dopo qualche giorno (in media 5 giorni, ma anche di più) la stessa viene liberata ed il gioco è fatto. Nel frattempo, la domanda sorge spontanea: cosa succede nell’arco di quei giorni ai nostri soldi? Vi immaginate il beneficio finanziario che i gestori di carte di credito, e, quindi, il settore bancario traggono potenzialmente da questa operazione, estesa ovviamente in modo massivo, ai danni dei loro clienti?E’ ovvio che siamo di fronte a una procedura che vìola tutti i principi e le norme basilari sulla trasparenza, correttezza, informazione e pubblicità dei servizi di credito e pagamento. Stiamo parlando di quelle stesse norme che, senza troppi problemi, vanno in deroga e vengono infrante a totale piacimento e interesse delle banche!Il rischio è di vedersi soffiare, oltre ai soldi della benzina, anche 101 euro, una sorta di cauzione che viene restituita al conto corrente del cliente nei giorni successivi. Per la banca si tratterebbe di una sorta di garanzia. Il problema è che in buona parte dei distributori manca il cartello che avverte in anticipo del prelievo aggiuntivo. Alcuni automobilisti, così, pensando alla fregatura, si sono rivolti chi alla banca, chi al benzinaio, e chi ancora a delle associazioni a tutela dei consumatori. Le stesse, dopo le prime segnalazioni, hanno incaricato i propri legali di fare accertamenti e prendere iniziative. Come primo provvedimento, probabilmente, ci sarà una segnalazione all’Authority competente, nella speranza che quanto prima ci sia un chiarimento o un pronunciamento normativo che faccia ordine nella materia. Tutto, comunque, fa pensare che dietro al “prelievo di garanzia” ci sia un accordo tra società petrolifere e istituti di credito. Resta il fatto che l’addebito dovrebbe richiedere, se non un accordo preventivo tra banca e cliente, almeno un cartello di preavviso. Libero poi il consumatore di fare benzina con la carta, cambiare stazione di servizio, o tornare il giorno dopo a distributore aperto. Stando alle segnalazioni alcune restituzioni sarebbero state fatte a distanza di più giorni. Ci sono anche clienti che si sarebbero accorti subito del prelievo aggiuntivo, grazie all’allarme che a ogni prelievo o pagamento carta-bancomat invia un messaggio sul telefonino. Interpellando benzinaio, banca e gestore della carta nessuno però sarebbe riuscito a spuntarla. Alcune associazioni di consumatori hanno consigliato agli associati di inviare una diffida all’istituto di credito che ha emesso la carta o il bancomat. C’è da sapere, però che, come disciplinato dal Testo unico Bancario, con questa irragionevole prassi le banche, o chi per loro, vìolano:
- le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI Tub), visto che l’art. 116, comma 1, stabilisce le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi
- gli obblighi riguardanti le Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti tali per cui La Banca d’Italia disciplina:
- contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;
- casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. (art. 126 – quater, comma 1)
- le disposizioni di cui al comma 3 dell’art 126 quater per cui: prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato: a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento; dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento
Stesso discorso per il Codice del Consumo, le cui disposizioni sono infrante nella misura in cui la prassi descritta rientra nella categoria di azioni ingannevoli (art. 21) e Omissioni ingannevoli (art. 22) comportando di fatto l’omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno pendere una decisione consapevole di natura commerciale. Qual è il senso di bloccare 101 euro in aggiunta all’importo già pagato per l’acquisto del carburante?Che fine fanno i soldi “bloccati” e sottratti alla disponibilità del conto? In base a quale assurdo principio la società che gestisce le carte di credito o di debito, o chi per lei, si prende il diritto di bloccare una somma che viene sottratta per giorni alla disponibilità del conto senza che il titolare ne sappia nulla? Che fine fanno questi soldi, a chi servono, chi ci specula? La storiella che si tratterebbe di una forma di cautela o garanzia non regge. In questa vicenda gli unici non tutelati sono i cittadini ai danni dei quali le banche (azioniste, ricordiamolo, delle società di gestione delle carte di credito) speculano proprio con la scusa di doversi cautelare. La solita vergogna all’italiana.
14 Luglio 2020 - Andrea Ricciardi
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