DOMANDA
Dopo aver lavorato mentre mia moglie era in maternità, sto usufruendo del congedo parentale per un periodo inferiore ai tre mesi: vorrei portare mia moglie e mio figlio in una breve vacanza all’estero. Effettuando il viaggio, violerei i termini del congedo parentale?
RISPOSTA
Come da normativa vigente, terminato il periodo di maternità obbligatoria, i genitori possono fruire del cosiddetto congedo parentale (o maternità facoltativa) che può essere gestito, con i dovuti accorgimenti, tra mamma e papà. La finalità del congedo parentale è quella di promuovere il sostegno della maternità e della paternità dando ai genitori, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro. Per fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto a dare un preavviso al proprio datore di lavoro, oltre che all’INPS, con le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con non meno di 5 giorni di anticipo. Sull’abuso del congedo parentale si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 509/2018) precisando che, anche se il congedo parentale costituisce un diritto potestativo, questo non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio (che non significa, però, visita fiscale). Nel dettaglio può verificarsi abuso del diritto protestativo di congedo parentale, che priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa del dipendente, nel caso in cui il diritto sia esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per dedicarsi ad altre generiche attività (anche lavorative) che impediscano di dedicare il tempo necessario al minore. In questo caso l’eventuale licenziamento del dipendente risulterebbe legittimo. Tornando alla domanda, la legge non sembra vietare possibili spostamenti anche all’estero del lavoratore, purché tale azione e le attività svolte dal lavoratore non impediscano di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio, finalità per le quale viene appunto concesso il congedo parentale. Dunque, se il viaggio all’estero rientra nella cura del bimbo, allora non c’è abuso. Se invece il viaggio esula completamente dalla cura del bambino (es. : il bimbo resta a casa con altri parenti), è possibile mettere il dubbio la finalità della richiesta di congedo. Il vero abuso, tuttavia, scatta qualora all’assenza corrisponda lo svolgimento di una diversa attività lavorativa, caso in cui è possibile persino licenziare il lavoratore.
20 Settembre 2024 - Genny Manfredi
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