Beneficiario di assegno scoperto – conoscibilità del pagamento tardivo

Pagamento tardivo assegno, pagamento tardivo assegno o in seconda presentazione












Ho portato all’incasso 2 assegni su piazza oltre il termine di 8 giorni e sono stati entrambi impagati per mancanza di fondi, senza protesto.

Se il debitore avesse provveduto al pagamento tardivo/deposito cauzionale entro i 60+8 giorni dalla data di emissione, avrei visto i fondi sul mio conto in automatico o devo provare a fare qualche richiesta alla mia banca?

In caso di pagamento tardivo, chi ha emesso l’assegno scoperto avrebbe dovuto chiederle direttamente di sottoscrivere la liberatoria, dopo aver pagato l’importo facciale di ciascuno dei due assegni oltre a una penale del 10%.

Ciò non è avvenuto e si capisce anche perchè: scaduti i termini di presentazione, la banca non è tenuta a iscrivere il traente (chi ha emesso l’assegno) nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), ad applicare la revoca di sistema (divieto di emettere assegni per ulteriori sei mesi) e a comunicare al Prefetto il nominativo del correntista perchè gli venga irrogata la sanzione amministrativa prevista dalla legge dopo la depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza copertura.

L’unica azione che può implementare, a questo punto, è quella di precettare il traente (non serve decreto ingiuntivo del giudice) ed avviare sulla base del titolo, certificato come non pagato per mancanza di fondi dalla banca (non è necessario il protesto), la riscossione coattiva nei confronti di chi ha emesso i due assegni scoperti (pignoramento del conto corrente, pignoramento presso terzi, eccetera).

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9 Ottobre 2019 · Simonetta Folliero