Azione revocatoria promossa dal creditore o dal terzo datore di ipoteca nei confronti dell’atto di compravendita stipulato fra fideiussore e figlio

Azione revocatoria esercitabile obbligatoriamente dalla banca nei confronti del fideiussore, se il terzo datore di ipoteca deteneva beneficio di escussione


DOMANDA

Mutuo ipotecario rimasto insoddisfatto ed ottenuto nel 2006 dal debitore principale: questo mutuo che chiameremo Z, fu garantito da un terzo datore di ipoteca, ovviamente diverso dal debitore principale (poi deceduto ed i cui eredi hanno rinunciato all'eredità) e da un fideiussore.


RISPOSTA

Faremo l'ipotesi in cui il terzo datore di ipoteca abbia ottenuto, dal creditore, il beneficio di escussione nei confronti del debitore principale e del fideiussore e cioè l'obbligo, per il creditore insoddisfatto, di escutere il debitore principale (il soggetto a cui nel 2066 fu erogato il mutuo ipotecario) ed il fideiussore, nell'ordine, prima di tentare l'espropriazione dell'immobile, fornito in garanzia dal terzo datore di ipoteca.



24 Febbraio 2024 - Annapaola Ferri


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