DOMANDA
Una vendita della nuda proprietà (con usofrutto uxorio di un terzo) tra genitore e figlio, ad un giusto prezzo, con passaggio di denaro dimostrabile e con spostamento di residenza (prima casa) può essere oggetto di azione revocatoria? Basta il rapporto di parentela per esercitarla?
RISPOSTA
Nel nostro ordinamento vige il principio legale di reciproca conoscenza delle situazioni debitorie di ciascuno dei propri familiari, in base al quale il figlio non può ignorare la situazione patrimoniale del proprio genitore.
Ne discende che il figlio che acquista un immobile da parte del padre debitore non può non sapere che il ricavato della vendita dell’immobile avrebbe dovuto essere destinato, innanzitutto, a coprire i debiti del genitore fino al soddisfacimento dei creditori: e, come è noto, ai fini della revoca di un atto di compravendita, non è necessario dimostrare l’adesione alla frode del compratore, basta la sua consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori.
Pertanto i creditori del venditore padre vedrebbero sicuramente accolta dai giudici la revoca dell’atto di compravendita immobiliare stipulato fra padre e figlio, se tale azione fosse esperita entro cinque anni dalla data di stipula.
13 Maggio 2024 - Chiara Nicolai
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