Azione revocatoria dell’atto di compravendita di un immobile sottoscritto dal padre debitore alienante e dal figlio acquirente

Il figlio non può affermare di non conoscere la situazione debitoria da cui è afflitto il padre che aliena l'immobile in danno dei creditori


DOMANDA

Una vendita della nuda proprietà (con usofrutto uxorio di un terzo) tra genitore e figlio, ad un giusto prezzo, con passaggio di denaro dimostrabile e con spostamento di residenza (prima casa) può essere oggetto di azione revocatoria? Basta il rapporto di parentela per esercitarla?


RISPOSTA

Nel nostro ordinamento vige il principio legale di reciproca conoscenza delle situazioni debitorie di ciascuno dei propri familiari, in base al quale il figlio non può ignorare la situazione patrimoniale del proprio genitore.
Ne discende che il figlio che acquista un immobile da parte del padre debitore non può non sapere che il ricavato della vendita dell’immobile avrebbe dovuto essere destinato, innanzitutto, a coprire i debiti del genitore fino al soddisfacimento dei creditori: e, come è noto, ai fini della revoca di un atto di compravendita, non è necessario dimostrare l’adesione alla frode del compratore, basta la sua consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori.
Pertanto i creditori del venditore padre vedrebbero sicuramente accolta dai giudici la revoca dell’atto di compravendita immobiliare stipulato fra padre e figlio, se tale azione fosse esperita entro cinque anni dalla data di stipula.



13 Maggio 2024 - Chiara Nicolai


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