Se abbiamo sufficientemente compreso la questione posta, c’è un coniuge A superstite del coniuge B premorto, e c’è un ascendente di B, C, deceduto prima di B: in occasione del decesso di C, B avrebbe potuto avviare azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima dell’eredità lasciata dall’ascendente C, ma per motivi che qui non ci interessa esaminare, ha deciso di non procedere in tal senso nei confronti dei colegittimari (fratelli e sorelle di B).
Il diritto ad avviare l’azione di riduzione nei confronti dei coeredi legittimari e dei legatari (in caso di successione testamentaria) si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (che generalmente coincide con la data in cui è avvenuto il decesso del de cuius – nella fattispecie dalla data di decesso di C).
Secondo l’articolo 557 del codice civile, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Se ne deduce pertanto che, se non sono trascorsi dieci anni dal decesso di C, A in qualità di erede del coniuge premorto (legittimario) B, può domandare la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima spettante a B, che si presume leso nella ripartizione delle quote ereditarie assegnate agli altri figli legittimari in occasione del decesso di C.
10 Settembre 2023 · Giorgio Martini