Auto in prestito e sinistro stradale – Come si dividono le responsabilità?


Risarcimento danni - responsabilità sinistro stradale





Visto che sto partendo per le ferie, un mio caro amico mi ha chiesto in prestito la mia auto, che rimarrà in città, per una settimana: prima di decidere se concedere il favore o meno, vorrei sapere, in caso di sinistro, cosa rischia lui e cosa io.

Potete aiutarmi?

A tutti è capitato di dare la propria automobile in prestito ed in questi casi, tra i mille dubbi che assalgono il proprietario del veicolo ce n’è uno particolarmente comune: ovvero chi dovrà pagare in caso di danni.

Cosa succede in caso di sinistro con auto in prestito? Se la persona a cui abbiamo prestato la vettura causa un incidente, sarà la sua RCA a pagare i danni o la nostra?

Purtroppo, prestare la propria automobile a un amico o a un parente può trasformarsi in un favore costoso.

La logica vorrebbe che a pagare i danni sia la polizza auto intestata alla persona che guida la vettura.

Nella realtà, la responsabilità civile cade sulla RCA intestata al proprietario del veicolo responsabile del sinistro.

Diverso invece il caso della responsabilità penale.

Ma vediamo nel dettaglio, nella guida che segue, tutto quello che c’è sapere e come bisogna comportarsi in caso di sinistro con auto in prestito.

Se la responsabilità penale ricade esclusivamente sulla persona e cioè – in caso di sinistro stradale – sul conducente, la responsabilità civile, al contrario, ricade sul proprietario del veicolo in solido con il conducente.

Ma spieghiamoci meglio.

La legge a cui fare riferimento in caso di sinistro con auto in prestito è il Codice della Strada.

Per la precisione all’art. 196 dal titolo “Principio di Solidarietà” il quale, al comma 1, recita Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

E poi al comma 4: Nei casi di cui ai commi 1 […] chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Dunque, in caso di sinistro con auto in prestito, a pagare i danni di responsabilità civile causati dall’incidente, sarà l’assicurazione auto del proprietario della vettura poiché questi è considerato dalla legge responsabile “in solido” con il conducente.

In solido vuol dire infatti che il soggetto danneggiato può avanzare la richiesta di risarcimento sia al proprietario della vettura che al conducente.

Fortunatamente però, come vuole il comma 4 della normativa, il proprietario della vettura può decidere di rivalersi sull’amico a cui ha prestato l’automobile tramite vie legali.

Dal momento che è sempre la polizza auto della vettura responsabile del sinistro a dover risarcire il danno causato dall’incidente, anche il criterio del bonus malus verrà applicato al proprietario del veicolo.

Una delle conseguenze più spiacevoli del sinistro con auto in prestito è proprio l’aumento del premio assicurativo. Il titolare della polizza si troverà infatti a dover pagare una RCA più alta, anche se non era presente nell’auto al momento dell’incidente. Per evitare l’applicazione del malus sull’attestato di rischio è possibile ricorrere al riscatto, ossia il rimborso dell’importo liquidato dalla compagnia di assicurazione per il sinistro.

Il proprietario del veicolo, quindi, potrà chiedere tale riscatto all’amico o al familiare a cui ha dato la macchina in prestito ma, a meno che questo non avvenga per vie amichevoli e informali, occorrerà procedere tramite vie legali con conseguente dispendio di risorse economiche. Il nostro consiglio è quello di prestare quindi la macchina solo a persone veramente fidate!

Prima di dare la macchina in prestito a un amico o a un familiare, un controllo che va fatto è quello sulle clausole del contratto di assicurazione.

Attenzione, infatti, che la polizza non contenga l’opzione guida esperta o quella di guida esclusiva. La formula a guida esperta prevede che la vettura sia guidata solo da persone che abbiano superato una certa età – generalmente i 23 oppure i 28 anni – e che abbiano la patente da almeno due anni. La formula a guida esclusiva, invece, stabilisce che il veicolo può essere guidato esclusivamente da un’unica persona. In caso di sinistro stradale – se il conducente della vettura non è quello indicato dalla formula di guida – la compagnia di assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa.

Il diritto di rivalsa consiste nel richiedere al titolare della RCA il rimborso degli importi liquidati per pagare i danni causati dal sinistro qualora non siano state rispettate le condizioni del contratto.

Quando si presta la propria vettura a qualcun altro, occorre sempre assicurarsi che questa persona sia dotata di patente di guida.

Infatti, in caso di incidente con auto in prestito e conducente senza patente, la compagnia di assicurazione può decidere di rivalersi su proprietario del veicolo per aver fatto guidare un persona priva di patente.

Come stabilito dalla normativa vigente, il proprietario del veicolo può evitare la responsabilità soltanto se dimostra che la circolazione della vettura è avvenuta contro la sua volontà e che aveva preso ogni misura necessaria per impedirla.

La responsabilità penale di un incidente stradale ricade, al contrario della responsabilità civile, sempre e solo sul conducente del veicolo.

La responsabilità penale, insomma, è l’unica responsabilità che non viene condivisa “in solido” con il proprietario della vettura.

Quindi, nel caso di un sinistro con auto in prestito che causa il decesso di una o più persone, a pagare l’importo dei danni alla persona non sarà la polizza auto del proprietario dei veicolo. A risponderne sarà il conducente che ha provocato l’incidente anche se il veicolo guidato non è di sua proprietà il quale potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

1 Settembre 2020 · Giuseppe Pennuto


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