DOMANDA
Sono un disabile con accompagnamento e legge 104 articolo 3, comma 3: in passato ho sempre usufruito per l’acquisto di un’automobile dell’iva al 4 per cento mettendo poi una frizione automatica in quanto titolare di patente speciale. Ho una macchina dal 2005 e adesso avrei intenzione di acquistarne un’altra lasciando questa vecchia a me intestata.
Siccome questa nuova che andrei ad acquistare sarebbe più usata da mia figlia per i miei spostamenti (non so se a ottobre mi rinnoveranno la patente, ho 77 anni) volevo sapere se con l’acquisto della nuova autovettura a me intestata con l’agevolazione dell’iva 4per cento sono obbligato a far mettere l’adattatore per la frizione automatica.
RISPOSTA
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli acquistati dal disabile si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Quindi se sono già trascorsi quattro anni dal primo acquisto, si può riacquistare l’auto.
Per i disabili che hanno un grave handicap (comma 3, dell’articolo 3 della legge 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl, il diritto alle agevolazioni fiscali non è condizionato all’adattamento del veicolo.
Infatti, l’adattamento del veicolo al fine di fruire delle agevolazioni fiscali (nella fattispecie IVA ridotta al 4% sull’acquisto) è richiesto solo per i disabili che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.
27 Febbraio 2021 - Tullio Solinas
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