Secondo l’articolo 752 del codice civile, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (se sono state definite dalla divisione ereditaria notarile): cioè, non è l’indicazione testamentaria dell’attribuzione di proprietà del veicolo (che potrebbe non essere ancora stata definita tramite la necessaria trascrizione al PRA del nuovo proprietario) a definire l’obbligazione e l’obbligato, ma le quote dell’eredità ricevuta. Fino a quando non sarà stata effettuata la divisione ereditaria con il concorso di un notaio, e con la conseguente definizione delle quote ereditarie di spettanza a ciascuno dei due eredi, il veicolo farà parte della comunione ereditaria e le relative tasse automobilistiche non versate alla scadenza dal genitore e non ancora prescritte, costituiranno una obbligazione solidale a carico degli eredi.
Per chiarire meglio, ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
In altre parole, il debito, una volta effettuata la divisione ereditaria (chi pone il quesito nulla precisa al riguardo) viene estrapolato dall’eventuale possesso del bene che ne ha determinato l’obbligazione e le passività lasciate dal de cuius vengono distribuite nella misura in cui sono state attribuite le attività. Ed è anche giusto che il genitore non possa attribuire ad uno dei figli un particolare bene con tutto il carico debitorio (a volte preponderante rispetto al valore venale del bene) che tale attribuzione comporta.
Peraltro la situazione descritta risulta essere abbastanza fluida: nel nostro ordinamento, infatti, il testatore non può fare come gli pare nel ripartire l’eredità fra i legittimari (coniuge e genitori che si presuppongono premorti e figli). Nella fattispecie la normativa vigente prevede che l’eredità vada così ripartita: 1/3 riservata a ciascuno dei due figli ed 1/3 come quota disponibile al testatore da lasciare come legato a chiunque (anche ad uno sconosciuto).
In pratica, il testatore avrebbe potuto, al massimo, lasciare 2/3 al figlio nominato erede universale e 1/3 (quota di legittima) all’altro figlio (per intenderci, quello a cui è stata lasciata anche l’automobile).
Stante la situazione, l’altro figlio potrebbe, entro dieci anni dal decesso del genitore, avviare azione giudiziale di riduzione dell’eredità lasciata con testamento all’erede cosiddetto universale, per riuscire ad ottenere quanto la legge gli accorda, ovvero 1/3 dell’eredità. E, quindi, la proprietà del veicolo potrebbe essere assegnata ad uno qualsiasi dei due eredi, oppure, visto il carico debitorio associato, l’automobile, che fu del genitore, potrebbe restare in comproprietà. In un tale scenario, le cartelle esattoriali notificate all’altro erede potrebbero da questi essere impugnate proficuamente perché non tengono conto della comunione ereditaria in essere oppure dell’effettiva quota ricevuta dopo la divisione ereditaria, indipendentemente dall’eventuale possesso (o attribuzione potenziale di possesso) del veicolo.
Ad ogni modo, fino a quando i due eredi non si accorderanno sulla quota spettante a ciascuno, con la divisione notarile dell’eredità, le tasse automobilistiche non versate dal genitore alla scadenza e non ancora prescritte, saranno a carico di entrambi gli eredi in proporzione alla quota ereditaria ricevuta o anche di uno solo dei due. Sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) a decidere, in base a proprie valutazioni, chi escutere fra i due eredi anche in conseguenza del probabile mancato adempimento del debitore prescelto.
5 Aprile 2024 · Annapaola Ferri