Atto di pignoramento presso il datore di lavoro

Per il momento è scongiurata la possibilità di pignoramento del conto corrente intestato al debitore


DOMANDA

Nell’atto di pignoramento è citata solo l’azienda dove lavoro per il pignoramento del quinto e nessuna banca, ricordo che nel precedente (ho già un pignoramento in corso) erano presenti, oltre al datore di lavoro, anche la banca dove avevo il conto, difatti quel conto è tuttora pignorato. Vuol dire che a questo giro non mi pignoreranno, almeno per il momento, il nuovo conto che ho aperto?
Ho già un pignoramento in corso della stessa natura e questo verrà accodato è presente la data di udienza del 21 ottobre, devo presenziare? In automatico da novembre tornerò a ricevere lo stipendio con un solo quinto pignorato e mi verrà restituito quanto accantonato in questi mesi dal datore?
È prevista un’udienza in tribunale per il 21 ottobre dovrò presenziare? Ho già un quinto pignorato per debiti della stessa natura già ad ottobre verrà accodato il pignoramento e da novembre/dicembre ricomincerò ad avere un solo pignoramento in busta?


RISPOSTA

Per il momento è scongiurata la possibilità di pignoramento del conto corrente intestato al debitore, altrimenti come terzo sarebbe stato citato l’Istituto di credito con il quale il debitore inadempiente detiene il proprio conto corrente.
Non è necessaria la presenza del debitore in udienza (se non per controllare che il datore di lavoro abbia fatto menzione, nella sua dichiarazione da terzo pignorato, alla presenza di una trattenuta già in corso per pignoramento) e comincerà ad avere una sola trattenuta in busta paga dopo la pronuncia di assegnazione del giudice che disporrà l’accodamento della trattenuta stipendiale. Fino a quel momento il datore di lavoro sarà obbligato ad accantonare, mentre dopo la sentenza di accodamento della trattenuta il datore di lavoro restituirà le somme accantonate al dipendente escusso.


2 Agosto 2024 - Simone di Saintjust

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