Seguito contenzioso che dura dal 2011, con emessa sentenza a me positiva, successivo appello controparte, chiedo se possibile un atto di donazione degli immobili (terreni) in questione contenzioso ad eredi diretti (figli) ovvero a terzi/enti benefici.
Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione (nella fattispecie una donazione) del patrimonio – anche anteriori al sorgere del credito – finalizzati e dolosamente preordinati a pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso.
Così recita l’articolo 2901 del codice civile: il successivo articolo 2903 stabilisce poi che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto dispositivo, o meglio, dalla data in cui l’atto di donazione viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.
In pratica, se la sentenza di appello ribalterà quella di merito, statuendo la sua posizione di debitore in una certa data e l’atto di donazione risulterà essere stato perfezionato più di cinque anni prima, il creditore non avrà la possibilità di chiedere ed ottenere la revocatoria dell’atto dispositivo di donazione.
Tuttavia, si corre sempre il rischio che il giudice adito possa ritenere la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria decorrente dal momento in cui il creditore acquisisce il diritto di esercitarla (ex articolo 2935 del codice civile) e quindi dalla data di una eventuale sentenza di appello sfavorevole a lei che ci scrive.
17 Marzo 2020 · Marzia Ciunfrini
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