Attività occasionali e vendite sul web da parte di soggetti non dotati di partita IVA

Attenzione alle vendite sul web attraverso Vinted, Wallapop, Airbnb: possono contribuire ai limiti di reddito previsti per le attività occasionali


DOMANDA

Vorrei conoscere, se possibile, le limitazioni imposte dalla normativa vigente ai soggetti privi di partita IVA che svolgono attività di tipo occasionale o effettuano vendite a terzi via web (ad esempio attaverso note piattaforme come Vinted o Wallapop).


RISPOSTA

Prestazioni occasionali

Un soggetto privo di partita IVA può svolgere attività occasionali senza dotarsi di partita IVA col conseguente obbligo di scegliere un regime fiscale, purchè il reddito netto percepito per tali occasionali attività non superi i 5 mila euro nell’anno di imposta (dal primo gennaio al 31 dicembre). Tali redditi devono essere considerati come redditi diversi e i relativi importi devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o il quadro RL del modello redditi PF. Il valore da indicare è il lordo percepito, considerando anche l’articolo 71 del TUIR, il quale prevede che possono essere dedotte le spese inerenti la loro produzione. Ciò significa che è possibile sottrarre dal reddito imponibile le spese direttamente collegate e necessarie all’ottenimento di tali proventi. Ma attenzione, le spese deducibili dal lordo devono essere documentate e inerenti l’attività svolta.
Il soggetto che svolge attività occasionale e non percepisce da esse un reddito netto superiore a 5 mila euro, non è obbligato ad iscriversi alla gestione separata INPS. L’unica incombenza sarà quella di presentare la dichiarazione dei redditi, indicando fra i redditi diversi l’importo ricavato dall’attività svolta. Qualora l’importo dichiarato fosse superiore ai 5 mila euro, occorrerà iscriversi alla gestione separata INPS (continua a non necessitare la dotazione di una partita IVA) versando, con modello F24 il contributo dovuto (che, per il 2024 è stato fissato al 33% dell’importo che eccede i 5 mila euro ricavati dalla prestazione di lavoro autonomo occasionale).
Se, l’attività svoltasi rivolgerà ad una serie di clienti privati o a soggetti in regime fiscale semplificato (forfetario, ad esempio), a clienti, cioè, che non possono rivestire il ruolo di sostituito d’imposta, basterà rilasciare una semplice ricevuta senza ritenuta d’acconto, laddove la fattura con ritenuta d’acconto è necessaria solo quando il cliente è una società o una ditta individuale con partita IVA e regime contabile ordinario. In quest’ultima evenienza, tuttavia, il carico contributivo del 33% (riferito sempre e solo ai ricavi eccedenti i 5 mila euro di franchigia) dovrà essere versato dal cliente nella misura del 22% – mentre l’11% verrà versato dal prestatore (ma il relativo costo verrà esposto e incassato con la fattura e, naturalmente, non contribuirà al lordo percepito nell’anno di imposta). L’eventuale obbligo di versamento del contributo previdenziale (pari alla 33% dell’importo della prestazione di cui l’11% subito e il 22% con modello F24), dovrà essere oggetto di preavviso al cliente e successivamente notificato tramite richiesta, come si è già accennato, dell’11% dell’importo nominale della prestazione da evidenziare nella fattura.

Vendite online

L’attività occasionale riguarda anche la vendita di oggetti online. A tala proposito è utile sapere che le piattaforme digitali, come Vinted, Wallapop e Airbnb devono rispettare una serie di obblighi di comunicazione imposti dalla normativa europea vigente.
La direttiva UE 2021/514 (cosiddetta DAC7) del Consiglio europeo è stata recepita in Italia ed è entrata in vigore il primo luglio 2021. Gli obblighi principali sono:

  1. le piattaforme digitali (come Vinted, Wallapop, Airbnb, ndr) devono raccogliere informazioni dettagliate sui venditori, quali nome, indirizzo, codice fiscale, e dettagli bancari. Questo per permettere all’autorità fiscale di identificare correttamente il venditore;
  2. le piattaforme digitali devono comunicare alle autorità fiscali nazionali un report dettagliato su ogni venditore che supera le soglie stabilite. Tale report include il numero di transazioni, i ricavi totali e altre informazioni pertinenti;
  3. Verifica dell’attività: le piattaforme digitali hanno l’obbligo di verificare l’attività dei venditori e determinare se essi superano i limiti indicati dalla normativa.

L’obbligo scatta con il superamento di 30 transazioni per venditore e/o per reddito percepito dal venditore superiore a 2 mila euro. In altre parole:

  1. se un venditore su una piattaforma effettua 30 o più transazioni in un anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre), la sua attività viene presunta come commerciale. Questo implica che, indipendentemente dalla natura delle singole transazioni, superare questa soglia fa presumere che l’attività abbia carattere abituale e non occasionale;
  2. se un venditore raggiunge o supera 2 mila euro di ricavi in un anno, anche questo costituisce un indicatore di attività abituale. Questa soglia si riferisce all’ammontare delle vendite al lordo di eventuali spese.

8 Dicembre 2024 - Annapaola Ferri

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