Assegno Unico Universale per figli a carico – Ripartizione dell’importo spettante fra i genitori





Ciascun genitore può chiedere di percepire tramite accredito bancario il 50% dell'importo complessivo spettante per numero ed età dei figli





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Sono madre di due figli una minore e una maggiorenne, percepisco il 50% dell’assegno unico relativo ai miei figli i quali consensualmente sono rimasti a vivere con il padre nella casa coniugale: La mia domanda è: sono obbligata a rinunciare al 50% del assegno unico a favore del ex coniuge o non c’è alcuna costrizione legale?

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

n caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Dunque, la rinuncia al 50% dell’Assegno Universale Unico spettante al genitore non richiedente, può essere solo volontaria.

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25 Novembre 2022 · Roberto Petrella

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