Requisito per la concessione dell’Assegno Unico Universale (AUU) al figlio maggiorenne – con età minore di 21 anni – che svolge attività di lavoro al momento della richiesta

Deve avere età minore di 21 anni e svolgere attività di lavoro al momento della richiesta e reddito annuo lordo percepito inferiore ad 8 mila euro












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Tra i requisiti per accedere al beneficio è indicato il fatto che il figlio non debba aver percepito reddito superiore ad 8 mila euro annui: ma a quale anno si fa riferimento? Io ho presentato Isee coi redditi di tutto il nucleo e sono redditi relativi ovviamente al 2020. Lo sbarramento degli 8.000 a quale anno si riferisce?

L’articolo 2 (assegno unico e universale per i figli a carico) lettera (b) della legge delega 46/2021 (delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale) prevede il riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno é concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile.

L’importo annuale è stato poi fissato, dal decreto attuativo della legge delega, in 8 mila euro lordi annui.

Come si può vedere, nella normativa che condiziona la concessione dell’assegno unico ed universale per il figlio maggiorenne che non abbia ancora compiuto i 21 anni, ma che svolga un’attività lavorativa non c’è alcun riferimento alla percezione di reddito ai fini ISEE (il che giustificherebbe il riferimento ai due anni precedenti la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Quindi, per farla breve, per il figlio, maggiorenne ma non ancora ventunenne, che svolgesse (al momento della richiesta) un’attività lavorativa, si avrà diritto all’assegno unico e universale se, e solo se, il contratto di lavoro prevede un importo, per la prestazione annuale, inferiore ad ottomila euro lordi.

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6 Gennaio 2022 · Roberto Petrella

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