Assegno sociale quando l’avente diritto ha sottoscritto titoli assicurativi a favore di terzi beneficiari

Quando l'avente diritto ha sottoscritto titoli assicurativi a favore di terzi beneficiari


DOMANDA

Ho venduto un immobile alcuni anni fa di proprietà mia e dei due miei figli: la somma é stata investita in titoli assicurativi con Loro beneficiari, sono divorziata, non ho un lavoro non ho nessun altra entrata e ho 67 anni. Ho diritto all’assegno sociale?

RISPOSTA

Se parliamo di sottoscrizione di polizze assicurative contro il rischio morte dell’assicurato (che non generano reddito a favore dell’assicurato, ma solo un importo a favore dei beneficiari in caso di morte dell’assicurato),
l’assicurato ha diritto all’assegno sociale, nella misura intera se non possiede altri redditi.

Tuttavia, qualora la polizza assicurativa preveda, come sempre accade, il diritto di riscatto da parte dell’assicurato, il reddito percepito va dichiarato con modello RED: il che può determinare la corresponsione di un assegno sociale in misura ridotta (ovvero, la misura intera, pari a 460,28 euro per 13 mensilità decurtata dell’importo pari al reddito mensile netto (eventuale) generato dal riscatto della polizza nell’anno di imposta successivo a quello in cui è avvenuto il riscatto.

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9 Novembre 2021