Assegno sociale e vendita di un immobile di proprietà del beneficiario


Fino a quando il ricavato della vendita immobiliare non genererà redditi, l'assegno sociale non verrà decurtato o revocato





Mia madre, over 75 anni, percepisce un assegno sociale pari a circa 650 Euro e risulta proprietaria di 2 immobili (categoria A/3) ed una pertinenza (categoria C/6) di cui uno destinato a prima casa: il secondo immobile non è locato ed è stato messo in vendita: se durante il 2024 l’immobile fosse venduto, supponiamo a 130 mila euro, questo introito avrà un impatto sull’assegno? Entrambi gli immobili sono nella disponibilità da più di 5 anni e sono di proprietà esclusiva di mia madre. Il CAF a cui si rivolge di solito sostiene che le sarebbe negato l’assegno mentre l’INPS ci ha dato risposte discordanti.

Per aver diritto all’assegno sociale bisogna, fra l’altro, versare in uno stato di stato di bisogno economico: nel 2023 l’importo erogato è stato di euro 503,27 euro per 13 mensilità (l’importo dichiarato nel quesito, di circa 650 euro, ci sembra non aderente alla realtà).

Per l’attribuzione del beneficio si considerano i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private), i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc., i redditi di terreni e fabbricati.

Fino a quando il ricavato della vendita immobiliare non genererà i redditi di cui sopra, l’assegno sociale non verrà decurtato in misura equivalente o addirittura revocato qualora il reddito riconducibile ad un eventuale investimento perfezionato con i proventi della vendita immobiliare superasse la soglia minima di legge (6.947,33 euro annui per l’assegno sociale in misura ridotta attribuibile a soggetti non coniugati o vedovi senza reddito da pensione o mantenimento alimentare).

L’unico elemento che potrebbe portare alla revoca dell’assegno sociale da parte dell’INPS è presumere il venir meno dello stato di bisogno determinato dal livello di saldo di conto corrente: ma si tratterebbe di considerazioni poco oggettive da contestare in sede giudiziale. E, sicuramente, all’istanza per godere del beneficio sarà stata allegata una dichiarazione dei redditi in cui traspare anche il reddito IRPEF nominale prodotto dall’unità immobiliare non locata e non occupata dal beneficiario.

20 Febbraio 2024 · Ornella De Bellis


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