Assegno sociale e vendita immobile di proprietà non dichiarato al momento della domanda finalizzata ad ottenere il beneficio





La vendita dell'immobile potrebbe far emergere la dichiarazione mendace resa dal beneficiario dell'assegno sociale con decadenza della prestazione





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Mia zia percepisce assegno sociale e vorrebbe vendere un piccolo immobile di proprietà (per una potenziale entrata di 5-10 mila euro) ereditato numerosi anni fa, ma i sindacati le hanno detto che così facendo potrebbe perdere il diritto all’assegno sociale? Ho fatto una piccola ricerca in internet per cercare di aiutarla ma ho trovato risposte contrastanti. Potreste aiutarmi?

Per aver diritto all’assegno sociale bisogna, fra l’altro, aver compiuto i 67 anni di età e versare in uno stato di stato di bisogno economico: nel 2023 l’importo erogato è stato di euro 503,27 euro per 13 mensilità.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore a 6.542,51 euro annui.

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore a 6.542,51 euro annui e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra 6.542,51 e 13.085,02 euro annui.

Per ottenere l’assegno sociale si considerano, fra gli altri, i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, nonché i redditi riconducibili al possesso di terreni e fabbricati, mentre non si computa il reddito della casa di abitazione, se di proprietà.

Ora, supponiamo che la zia percepisca l’assegno sociale nella misura massima: ciò vuol dire che nell’istanza per ottenere il beneficio ha taciuto sul possesso dell’immobile. In altre parole, in caso di vendita, in seguito ad un incrocio di dati operato dall’Agenzia delle Entrate potrebbe emergere questo dettaglio, con la conseguente decadenza del beneficio oltre all’obbligo di restituzione di quanto indebitamente ricevuto in più negli ultimi 5 anni.

Per assurdo, se sua zia avesse, al momento della domanda per accedere all’assegno sociale, dichiarato il possesso dell’immobile, avrebbe percepito qualcosa in meno (pari all’importo mensile derivante dalla rendita catastale dell’immobile, tanto per fare un esempio) rispetto alla misura massima dell’assegno prevista per i soggetti non coniugati, ma, dopo l’alienazione della proprietà, avrebbe potuto, addirittura, aspirare ad ottenere i 503 euro mese pieni per 13 mensilità.

Al limite, la beneficiaria potrebbe, negli anni seguenti, vedersi decurtare dai 6.542,51 euro annui della misura massima dell’assegno sociale, l’importo percepito come interessi derivanti dal deposito in banca, o presso l’ufficio postale, della somma ricavata dalla vendita dell’immobile. Ma sappiamo che ormai le banche corrispondono come interessi attivi cifre pressoché irrisorie anche a fronte di saldo ingente del conto corrente.

Insomma, il rischio di perdita dell’assegno sociale a cui i patronati, eventualmente interpellati, si riferiscono, è correlato alla omissiva documentazione presentata dalla zia per ottenere l’assegno sociale.

STOPPISH

3 Gennaio 2024 · Carla Benvenuto

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