DOMANDA
Ho compiuto 67 anni quattro mesi fa ed ho presentato all’INPS domanda per ottenere l’assegno sociale: non percepisco redditi da lavoro e non percepisco alcun tipo di pensione.
L’INPS ha respinto la domanda in quanto risulto comproprietaria di un immobile al 50% con il coniuge separato, immobile in cui non risiedo e dal quale mi viene assegnato un reddito (figurativo) da fabbricato.
Tuttavia, l’immobile in questione è stato integralmente affidato in sede di separazione legale proprio al coniuge separato affidatario dei figli (allora minorenni, oggi ancora economicamente non auto sufficienti) per cui, anche volendo, non potrei risiedere nella casa di cui sono proprietaria al 50%: al momento, infatti, dono ospitata da una mia amica.
RISPOSTA
L’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 stabilisce che, per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio di assegno sociale, non si computa il reddito della casa di abitazione.
Questa la ragione per cui le è stato attribuito il reddito derivante dal possesso del 50% dell’appartamento: lei, per causa di forza maggiore, non risulta risiedere nella casa di cui è comproprietaria.
Nel particolare contesto appena tratteggiato, potrà forse aiutare il principio sancito dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 6570/2010, in base al quale il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione (come nella fattispecie, ndr) l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale.
Pertanto, il suggerimento è quello di presentare ricorso al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente in base alla sua residenza, per contestare il diniego oppostole al diritto di ottenere l’assegno sociale a causa di redditi virtuali che lei non percepisce effettivamente.
8 Gennaio 2021 - Marzia Ciunfrini
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