Assegno sociale e rendita catastale di un terreno di proprietà


Per soggetto vedovo o non coniugato, il limite di reddito annuo lordo, per l’anno 2023, finalizzato ad ottenere l'assegno sociale è di 6.542,51 euro





Mia nonna ha 70 anni, non percepisce alcuna entrata, vive in affitto (pagato da noi nipoti) e l’unico bene che possiede è un’area edificabile il cui reddito dominicale è 8000 euro. Quest’area non è affittata e annualmente viene pagato l’imu. Può avere diritto all’assegno sociale o il fatto di possedere un’area edificabile (che di fatto è un “peso morto” in quanto comporta spese e non entrate) le preclude tale possibilità? Grazie.

Se il richiedente l’assegno sociale non è coniugato (o è vedovo) il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale, quindi, per l’anno 2023 pari a 6.542,51 euro annui, ovvero 503,27 euro per 13 mensilità: se il reddito lordo annuo dell’interessato supera la soglia fissata per legge, l’assegno sociale viene negato, se, invece, il reddito annuo lordo del richiedente è inferiore alla soglia di legge, l’assegno sociale verrà erogato con un importo ridotto dato dalla differenza fra la soglia di legge e il reddito percepito dal richiedente.

Ai fini della concessione dell’assegno sociale vengono considerati i redditi di terreni e fabbricati.

Tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza 6570/2010 ha precisato che, per la concessione dell’assegno sociale, l’INPS deve prendere in considerazione la effettiva percezione dei redditi e non la mera titolarità: ne consegue che, nella fattispecie, la domanda potrebbe essere presentata dimostrando che la nonna non percepisce alcun reddito dal terreno di proprietà con la possibilità di andare incontro ad un contenzioso legale con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infine, per tagliare la testa al toro ed evitare costosi contenziosi con l’INPS, un’altra soluzione per ottenere, di diritto, l’assegno sociale potrebbe essere, per la nonna, quella di donare l’area edificabile ai nipoti o al massimo donare l’usufrutto conservando la nuda proprietà del terreno. In questo modo la rendita catastale sarebbe attribuita rispettivamente al donatario o all’usufruttuario.

22 Settembre 2023 · Tullio Solinas


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