Assegno senza data consegnato in garanzia dal debitore al creditore e non restituito dopo l’adempimento


La revoca del pagamento dell'assegno ha effetto solo dopo la scadenza dei termini di presentazione del titolo (8 giorni per assegno su piazza)





Ho consegnato un assegno senza data a garanzia di un obbligazione: adesso, nonostante l’obbligazione sia adempiuta il beneficiario non mi ha ancora restituito l’assegno. Essendo senza data, posso bloccare l’eventuale incasso comunicando alla banca di aver emesso un assegno senza data e quindi se il beneficiario lo porta all’incasso è stato riempito abusivamente da lui? O in alternativa cosa posso fare?

Si può sicuramente disporre la revoca al pagamento di un determinato assegno: il problema è che la banca può negare il pagamento dell’assegno revocato, in presenza di fondi disponibili sul contro corrente del traente (chi ha emesso l’assegno) se, e solo se, esso è presentato allo sportello dopo la scadenza dei termini. Ma il detentore dell’assegno, apponendo la data e riscuotendo, tempestivamente, l’assegno renderà inefficace la misura adottata dal traente. (sulla questione si legga questo articolo)

Quindi, nella situazione prospettata , qualora non si riesca a convincere il detentore a consegnare l’assegno privo di data, l’unica è, se possibile, chiudere il conto corrente di traenza dell’assegno (oppure svuotarne il relativo saldo).

Al massimo, per convincere il detentore dell’assegno che potrà farsi del male persistendo nella decisione di non restituire il titolo non restituito dopo l’adempimento dell’obbligazione, si potrebbe minacciarlo di presentare una denuncia per indebita appropriazione dell’assegno (solo minacciarlo, senza insistere troppo, perché l’assegno è regolare, essendo stato correttamente compilato e sottoscritto dal traente e non è un falso).

Il portatore dell’assegno potrà comunque, anche dopo la chiusura del conto corrente di traenza (o dopo aver reso il saldo insufficiente per il pagamento dell’assegno), presentare il titolo allo sportello per riscuotere l’importo facciale e la banca certificherà che l’assegno non è stato pagato pagato per la precedente chiusura del conto corrente di traenza: in questo modo l’assegno, con l’attestato di mancato pagamento apposto dalla banca, diventerà un titolo esecutivo con cui il portatore, beneficiario (se l’assegno è non trasferibile), potrà avviare le procedure di riscossione coattiva (precetto e pignoramento dei beni del traente).

A questo punto, il traente potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente e con il supporto di un avvocato dovrà dimostrare che l’assegno era stato emesso con data in bianco a garanzia di una obbligazione, che l’obbligazione è stata adempiuta, che, ciò nonostante, il portatore ha apposto la data sull’assegno cercando di appropriarsi, indebitamente, dell’importo facciale portato dal titolo.

Insomma, la chiusura del conto corrente di traenza serve solo ad evitare che il portatore dell’assegno rimanga in possesso dell’importo indicato nel modulo per tutto il tempo della procedura giudiziale e per evitare che, ad esito favorevole della procedura giudiziale, si debba richiedere la restituzione di quanto il beneficiario avesse incassato indebitamente senza la chiusura preventiva del conto corrente di traenza.

Beninteso, la soluzione prospettata non è esente da rischi: infatti, al mancato pagamento dell’assegno, seguiranno, automaticamente, l’iscrizione di colui che lo ha emesso in CAI per almeno se mesi, una sanzione pecuniaria prefettizia (alla quale si potrà fare ricorso con la sentenza del giudice dell’esecuzione) e talvolta il protesto dell’assegno con iscrizione del nominativo del traente nel RIP (Registro Informatico dei Protesti) e successiva cancellazione dopo l’esibizione alla Camera di Commercio della sentenza chiarificatrice del giudice dell’esecuzione.

Concludendo, in ogni caso ci saranno le sette camicie da sudare per riparare i danni di uno
scorretto comportamento del creditore.

27 Novembre 2023 · Simonetta Folliero


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