Assegno nucleo familiare – Come e dove va eseguita la presentazione della domanda di accesso?

Assegno per il nucleo familiare e assegno familiare












Devo presentare, dato che ne posseggo i requisiti, la domanda per ottenere l’assegno per il nucleo familiare: in base alle nuove disposizioni non ho ben capito, però, a chi devo fare la richiesta.

La domanda va depositata direttamente al datore di lavoro o solo ad un patronato?

La domanda per la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) deve essere presentata all’Inps direttamente dal lavoratore o solo tramite i patronati in quanto non ci sono altri intermediari autorizzati.

Ciò è stato ha precisato l’Inps con il messaggio 1430/2019 rettificando la circolare 45/2019, dove era stato scritto che la domanda può essere inoltrata tramite «patronati e intermediari dell’istituto.

In esito alle richieste di chiarimento il documento corregge il tiro rappresentando che , oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

Dunque, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande dovranno essere presentate non più al datore di lavoro tramite il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16) ma direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Nello specifico la domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere presentata dal lavoratore esclusivamente mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito istituzionale, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

Nulla cambia, invece, per i lavoratori del settore agricolo: la domanda dell’ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

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8 Aprile 2019 · Andrea Ricciardi