Assegni familiari per genitori non coniugati e non conviventi

Assegno per il nucleo familiare e assegno familiare












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Io e la mia compagna aspettiamo un bebè, non siamo sposati e non abbiamo la stessa residenza: io faccio residenza da solo, lei con la sua famiglia e lavoriamo entrambi.

Ai fini degli assegni familiari il reddito da prendere a riferimento è quello complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per cui viene presentata la domanda.

In questo caso, come componenti nucleo familiare sono da considerarsi anche i nonni materni oltre che noi genitori? Il nucleo familiare è, nel nostro caso, sempre composto dal nascituro, mamma e papà e nonni materni?

Per quanto riguarda il nucleo familiare ai fini dell’Assegno per il nucleo Familiare (ANF), ne fanno parte il richiedente l’assegno (ovvero la madre del bambino) e il minore di 18 anni convivente con la madre, lavoratrice dipendente. Sono esclusi, per la determinazione del reddito percepito, i nonni del minore.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all’anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre).

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

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27 Agosto 2019 · Genny Manfredi

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